Art. 11. 
 
                       Attivita' assicurativa 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami
danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di
assicurazione. 
  2.   L'impresa   di   assicurazione   limita   l'oggetto    sociale
all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni  e  della
relativa riassicurazione. 
  3. In deroga al comma 2, e' consentito  l'esercizio  congiunto  dei
rami vita  e  dei  soli  rami  danni  infortuni  e  malattia  di  cui
all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata
per ciascuna delle due attivita' secondo  le  disposizioni  stabilite
dall'ISVAP con regolamento. 
  4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere  le  operazioni
connesse o strumentali all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le  attivita'  relative  alla
costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza  sanitaria  e
di previdenza integrative, nei limiti ed  alle  condizioni  stabilite
dalla legge.