Art. 27
                   Passaggio al nuovo ordinamento

  1.  Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II e' avviato
previa   definizione,   con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, sentita la Conferenza unificata,
dei seguenti aspetti:
a) tabelle  di  confluenza  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria
   superiore   previsti   dall'ordinamento  previgente  nei  percorsi
   liceali  di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento
   di  massima  per  la  programmazione  della rete scolastica di cui
   all'articolo  138,  comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31
   marzo 1998, n. 112;
b) tabelle  di  corrispondenza  dei  titoli  di  studio in uscita dai
   percorsi    di    istruzione    secondaria    di   secondo   grado
   dell'ordinamento  previgente  con i titoli di studio in uscita dai
   percorsi liceali di cui al Capo II;
c) l'incremento  fino  al 20% della quota dei piani di studio rimessa
   alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti
   dalle  Regioni  in  coerenza con il profilo educativo, culturale e
   professionale  in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma
   3.
  2.   Il   primo  anno  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale  di  cui  al  Capo  III  e'  avviato  sulla  base della
disciplina  specifica  definita  da ciascuna Regione nel rispetto dei
livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi
in  Conferenza  Stato-Regioni  ai  sensi  del  decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione  delle  figure  di  differente livello, relative ad
   aree    professionali,    articolabili    in   specifici   profili
   professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard   minimi  formativi  relativi  alle  competenze  di  base
   linguistiche,     matematiche,     scientifiche,     tecnologiche,
   storico-sociali  ed  economiche  necessarie  al  conseguimento del
   profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente,
   nonche'   alle   competenze   professionali  proprie  di  ciascuna
   specifica figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard   minimi   relativi   alle  strutture  delle  istituzioni
   formative e dei relativi servizi.
  3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della
programmazione  della  rete scolastica di cui all'articolo 138, comma
1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112,
finalizzata  a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle
esigenze    formative    del    territorio   di   ciascuna   Regione.
L'amministrazione    scolastica    assicura    la    propria    piena
collaborazione,   su   richiesta   della  Regione.  Al  coordinamento
dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche
intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  da  definire entro il 30
novembre  2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va
definita entro il 31 dicembre 2005.
  4.  Le  prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli
di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente
a  decorrere  dall'anno  scolastico  e  formativo  2007-2008,  previa
definizione  di  tutti  gli adempimenti normativi previsti. Sino alla
definizione  di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del
secondo   ciclo,   di   competenza   del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove
sperimentazioni  del  nuovo  ordinamento nelle scuole, ferma restando
l'autonomia scolastica.
  5.   Al   fine   di  assicurare  il  passaggio  graduale  al  nuovo
ordinamento,  fino  alla  messa  a  regime  del sistema dei licei, la
consistenza  numerica  della  dotazione  dell'organico di diritto del
personale  docente  resta confermata nelle quantita' complessivamente
determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
  6.  I  corsi  previsti  dall'ordinamento previgente continuano fino
alla  trasformazione  nei  corsi  previsti  dal  Capo  II  secondo le
modalita'   di   cui   ai   commi  1  e  3.  I  corsi  avviati  prima
dell'attivazione   dei   nuovi   percorsi  proseguono  fino  al  loro
completamento.
  7.  Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le
qualifiche  a  carattere  professionalizzante,  acquisiti  tramite  i
percorsi    di    istruzione   e   formazione   professionale,   sono
esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome.
In  attesa  della  compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni,
degli  adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia
di  istruzione  e  formazione  professionale,  l'attuale  sistema  di
istruzione  statale  continua  ad assicurare, attraverso gli istituti
professionali  di  Stato,  l'offerta  formativa  nel  settore, con lo
svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
  8.   In  prima  applicazione,  i  percorsi  del  liceo  musicale  e
coreutico,  di  cui  all'articolo  8,  possono essere attivati in via
sperimentale,  sulla  base di apposite convenzioni tra le istituzioni
scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
  9.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto   e'   adottato  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto
dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
 
          Note all'art. 27:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
              "Art.  138 (Deleghe alle regioni). - Ai sensi dell'art.
          118,  comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
          regioni le seguenti funzioni amministrative:
                a) (omissis...);
                b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
          delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
          rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,
          assicurando  il  coordinamento con la programmazione di cui
          alla lettera a);".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  della  legge
          10 maggio 1983, n. 212:
              "Art.  52.  -  Con  decreto del Ministro della pubblica
          istruzione,  d'intesa  con  i  Ministri della difesa, delle
          finanze  e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  e'
          stabilita,  sulla  base  degli  insegnamenti  impartiti, la
          equipollenza  dei titoli conseguiti al termine dei corsi di
          formazione  generale,  professionale  e di perfezionamento,
          frequentati   dagli   arruolati   e  dai  sottufficiali  in
          applicazione  della  presente  legge, con quelli rilasciati
          dagli    istituti   professionali   ivi   compresi   quelli
          conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970,
          n.  253,  anche  ai  fini  dell'ammissione  agli  esami  di
          maturita'  professionale.  In relazione al suddetto decreto
          sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.".