Art. 28.
Gradualita' dell'attuazione del  diritto-dovere all'istruzione e alla
                             formazione

  1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla
completa   attuazione   del   presente   decreto   il  diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione, di cui al decreto legislativo 15
aprile  2005,  n.  76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di
istruzione  secondaria  superiore  e  dei  percorsi  sperimentali  di
istruzione   e   formazione   professionale   realizzati  sulla  base
dell'accordo-quadro  in  sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.
Per  tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in
sede  di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede
di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
  2.  I  percorsi  sperimentali  di  cui  al  comma 1 sono oggetto di
valutazione  da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al
decreto  legislativo  19  novembre  2004, n. 286 e di monitoraggio da
parte dell'ISFOL.
  3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse
di  cui  all'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 15 aprile
2005,  n.  76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da
ripartirsi  tra  le  Regioni  come  previsto dal comma 4 del medesimo
articolo,  nonche'  una  quota  delle  risorse di cui all'articolo 7,
comma  6,  della  legge  28  marzo  2003, n. 53, da ripartirsi con le
medesime modalita'.
  4.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base  di  accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono
individuati  modalita'  e tempi per il trasferimento dei beni e delle
risorse  finanziarie,  umane e strumentali necessarie per l'esercizio
delle  funzioni  e  dei  compiti  conferiti  alle Regioni e agli Enti
locali  nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione,
secondo  quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione,
in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al
Capo  III.  Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e per le Province autonome di
Trento  e  Bolzano  il  trasferimento  e'  disposto  con le modalita'
previste  dai  rispettivi  statuti,  se le relative funzioni non sono
gia' state attribuite.
 
          Note all'art. 28:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6, commi 3 e 4, del
          decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76:
              «Art. 6 (Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione). - 1-2. (Omissis.).
              3.  Fino  alla  completa  attuazione del diritto-dovere
          come  previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'art. 68,
          comma  4,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
          modificazioni,   che   si   intende   riferito  all'obbligo
          formativo come ridefinito dall'art. 1 del presente decreto.
              4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere
          all'istruzione  e  formazione  nei percorsi sperimentali di
          cui  al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a
          tale  scopo  sono  attribuite  alle  regioni  con  apposito
          accordo   in  Conferenza  unificata,  tenendo  anche  conto
          dell'incremento  delle  iscrizioni ai predetti percorsi, da
          computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.».
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, della legge
          28 marzo 2003, n. 53:
              «6.  All'attuazione  del  piano  programmatico  di  cui
          all'art.  1,  comma  3,  si provvede, compatibilmente con i
          vincoli  di  finanza  pubblica,  mediante  finanziamenti da
          iscrivere  annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
          con   quanto   previsto  dal  Documento  di  programmazione
          economico-finanziaria.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione si
          vedano le note al preambolo.
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, della
          legge 5 giugno 2003, n. 131:
              «Art. 7 (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in
          materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1-2.
          (Omissis).
              3.  Sulla  base  dei  medesimi  accordi  e  nelle  more
          dell'approvazione  dei  disegni di legge di cui al comma 2,
          lo  Stato  puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
          risorse  secondo  principi  di invarianza di spesa e con le
          modalita'  previste  al  numero  4)  del punto II dell'acc.
          20 giugno   2002,  recante  intesa  interistituzionale  tra
          Stato,  regioni  ed  enti locali, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede
          mediante  uno  o  piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  tenendo  conto  delle  previsioni  di spesa
          risultanti   dal  bilancio  dello  Stato  e  del  patto  di
          stabilita'.   Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli
          articoli 3,  7,  commi  8,  9,  10  e  11,  e 8 del decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
          ciascuno   dei   quali  deve  essere  corredato  di  idonea
          relazione   tecnica,   sono   trasmessi   alle  Camere  per
          l'acquisizione   del  parere  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario,  da  rendere  entro  trenta  giorni
          dall'assegnazione.
              4.  Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
          Camere  una  proroga  di venti giorni per l'espressione del
          parere,   qualora   cio'   si   renda   necessario  per  la
          complessita'  della materia o per il numero degli schemi di
          decreto  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame delle
          Commissioni.  Qualora  sia  concessa, ai sensi del presente
          comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
          i  termini  per  l'adozione  dei  decreti sono prorogati di
          venti  giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
          quello  prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
          Commissioni   abbiano   espresso  i  pareri  di  rispettiva
          competenza,  i  decreti possono comunque essere adottati. I
          decreti   sono   adottati  con  il  concerto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  devono  conformarsi ai
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario  nelle parti in cui
          essi formulano identiche condizioni.».