Art. 30.
                          Norme finanziarie

  1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239
euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007,
si  provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per
l'anno  2006,  euro  30.257.263  e,  a  decorrere dall'anno 2007 euro
15.771.788     alle     assegnazioni     per     il     funzionamento
amministrativo-didattico  delle  istituzioni  scolastiche; per l'anno
2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per
le  spese  di  personale.  E' destinata, altresi', alla copertura del
mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a
decorrere dall'anno 2006.
  3.   Con  periodicita'  annuale,  e  comunque  fino  alla  completa
attuazione  del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed il Ministero
dell'economia  e  delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri
derivanti  dall'attuazione  della riforma di cui al presente decreto,
anche  ai  fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 30:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 130, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311:
              «130.  Per  l'attuazione  del piano progammatico di cui
          all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
          autorizzata,  a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
          complessiva   di   110  milioni  di  euro  per  i  seguenti
          interventi:  anticipo  delle  iscrizioni e generalizzazione
          della   scuola   dell'infanzia,  iniziative  di  formazione
          iniziale   e   continua   del   personale,   interventi  di
          orientamento   contro   la  dispersione  scolastica  e  per
          assicurare   la   realizzazione   del   diritto-dovere   di
          istruzione e formazione.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibile di determinare maggiori oneri.».