Art. 31.
                     Norme finali e abrogazioni

  1.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi  previsti per gli alunni in
situazione  di  handicap  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, e
successive modificazioni.
  2.  Le  seguenti  disposizioni  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e
scuole  di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il  precedente  ordinamento,  ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate  a  decorrere  dall'anno  scolastico  successivo al completo
esaurimento  delle  predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e
4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3,
4,  9,  10,  e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo
196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
  3.  I  commi  1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  sono  abrogati.  I  finanziamenti  gia'  previsti per l'obbligo
formativo  dal  comma  4  del  predetto  articolo  68  sono destinati
all'assolvimento    del    diritto-dovere,    anche    nell'esercizio
dell'apprendistato,  di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
  4.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 31:
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate.».
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297,
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e grado), e' stato pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 19 maggio
          1994, n. 115.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  68  della  legge
          17 maggio  1999,  n.  144,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          - 1-2. (Abrogati).
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi per il 2000, lire 5³62 miliardi per il 2001 e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18  dicembre  1997,  n.  440,  per i seguenti importi: lire
          30 miliardi  per  l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno
          2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
          A  decorrere  dall'anno  2000, per la finalita' di cui alla
          legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera  d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  commissioni parlamentari e della
          Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto  legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          comma 4  tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
          risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
          alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
          formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
          compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
          della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
          ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
          alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
          esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
          professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
          rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
          attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
          le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
          direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano.».