Art. 12.
(Attuazione  della  direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per l'offerta  pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
         finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia
e  delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il
recepimento  della  direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari  e  che  modifica  la  direttiva  2001/34/CE,  di  seguito
denominata "direttiva".
   2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura
stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni   correttive   e   integrative   del   medesimo  decreto
legislativo,  anche  per  tenere  conto  delle  misure  di esecuzione
adottate  dalla  Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
   3.  Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate
al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie
al  corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure  di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  mantenendo, ove
possibile,  le  ipotesi  di  conferimento di poteri regolamentari ivi
contemplate;  i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
   a)  adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta
al   pubblico   dei   prodotti  finanziari  diversi  dagli  strumenti
finanziari  come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1,
lettera  u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
   b)  individuare  nella  CONSOB l'Autorita' nazionale competente in
materia;
   c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del
procedimento  di approvazione del prospetto informativo da pubblicare
in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati
alla  negoziazione  in  un  mercato regolamentato, stipuli accordi di
collaborazione con la Banca d'Italia;
   d) assicurare la conformita' della disciplina esistente in materia
di segreto d'ufficio alla direttiva;
   e)  disciplinare  i  rapporti  con  le  Autorita' estere anche con
riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
   f)  individuare,  anche  mediante  l'attribuzione  alla  CONSOB di
compiti regolamentari, da esercitare in conformita' alla direttiva e
   alle  relative  misure  di  esecuzione  dettate  dalla Commissione
   europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare
un  prospetto nonche' i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta
al  pubblico  ovvero  alla  cui  ammissione  alla negoziazione non si
applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
   2)  le  condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari
ovvero  la  successiva  rivendita  di strumenti finanziari oggetto di
offerte  a  cui  non  si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto
siano da assoggettare a detto obbligo;
   g)  prevedere  che  il  prospetto  e i supplementi approvati nello
Stato  membro  d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per
l'ammissione alla negoziazione in Italia;
   h)  prevedere,  nei  casi  contemplati dalla direttiva, il diritto
dell'investitore  di  revocare la propria accettazione, comunque essa
sia  denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore
a  due  giorni  lavorativi,  prevedendo  inoltre  la  responsabilita'
dell'intermediario  responsabile  del  collocamento  in  presenza  di
informazioni  false  o di omissioni idonee a influenzare le decisioni
d'investimento di un investitore ragionevole;
   i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo' autorizzare
determinate  persone  fisiche  e  piccole  e  medie imprese ad essere
considerate  investitori  qualificati  ai  fini  dell'esenzione delle
offerte  rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di
pubblicare un prospetto;
   l)  prevedere una disciplina concernente la responsabilita' civile
per le informazioni contenute nel prospetto;
   m)  prevedere  che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del
prospetto,  verifichi  la completezza delle informazioni nello stesso
contenute,   nonche'   la   coerenza   e  la  comprensibilita'  delle
informazioni fornite;
   n)   conferire   alla   CONSOB   il  potere  di  disciplinare  con
regolamenti,  in conformita' alla direttiva e alle relative misure di
esecuzione  dettate  dalla  Commissione  europea,  anche  le seguenti
materie:
   1)  impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi
in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
   2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente
le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili
al pubblico nel corso di un anno;
   3)   condizioni  per  il  trasferimento  dell'approvazione  di  un
prospetto all'Autorita' competente di un altro Stato membro;
   4)  casi  nei  quali sono richieste la pubblicazione del prospetto
anche  in  forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale
precisi  in  che  modo  il prospetto e' stato reso disponibile e dove
puo' essere ottenuto dal pubblico;
   o)  avvalersi  della  facolta' di autorizzare la CONSOB a delegare
compiti a societa' di gestione del mercato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla direttiva;
   p)  fatte  salve  le sanzioni penali gia' previste per il falso in
prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il
prospetto,   sanzioni   amministrative   pecuniarie  di  importo  non
inferiore  a  un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo
di  due  volte  il  controvalore  stesso  e, ove quest'ultimo non sia
determinabile,  di  importo minimo di centomila euro e massimo di due
milioni  di  euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa
interna   e   comunitaria,   sanzioni  amministrative  pecuniarie  da
cinquemila  euro  a  cinquecentomila euro; escludere l'applicabilita'
dell'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;  prevedere  la pubblicita' delle sanzioni salvo che, a
giudizio  della  CONSOB,  la pubblicazione possa turbare gravemente i
mercati  o  arrecare  un  danno  sproporzionato;  prevedere  sanzioni
accessorie di natura interdittiva;
   q)  attribuire  alla  CONSOB  il relativo potere sanzionatorio, da
esercitare  secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa,
e  prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche,
la responsabilita' di queste ultime, con obbligo di regresso verso le
persone fisiche responsabili delle violazioni.
 
          Note all'art. 12:
              - Si  riporta  il titolo della direttiva 2003/71/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 4 novembre 2003:
          «Direttiva   2003/71/CE   del   Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  4 novembre  2003, relativa al prospetto da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione  di  strumenti  finanziari  e  che modifica la
          direttiva 2001/34/CE»  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. L 345 del 31 dicembre 2003).
              - Si  riporta  il  titolo  della  direttiva 2001/34/CE:
          «Direttiva   2001/34/CE   del   Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di
          valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione
          da  pubblicare su detti valori» (Pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. L 184 del 6 luglio 2001).
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 24 della gia' citata
          direttiva 2001/34/CE:
              «Art.  24. - Le autorita' competenti possono dispensare
          dall'includere  nel  prospetto alcune informazioni previste
          dalla presente direttiva qualora ritengano:
                a) che   dette   informazioni   presentino   soltanto
          un'importanza  trascurabile  e  siano  irrilevanti  ai fini
          della   valutazione   del   patrimonio,   della  situazione
          finanziaria,  dei  risultati  economici e delle prospettive
          dell'emittente, oppure
                b) che  la  divulgazione  di  queste informazioni sia
          contraria  all'interesse  pubblico  o  rechi  all'emittente
          grave  danno,  sempre che in quest'ultimo caso l'assenza di
          pubblicazione  non  possa indurre in errore il pubblico sui
          fatti  e  le  circostanze essenziali per la valutazione dei
          valori mobiliari di cui trattasi.
              Sezione   4   -   Contenuto   del   prospetto  in  casi
          particolari.».
              - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
          gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                b) "testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni;
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa;
                d) "ISVAP":   l'Istituto   per   la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          T.U.   bancario,   autorizzata   a   svolgere   servizi  di
          investimento,  avente  sede  legale e direzione generale in
          Italia;
                f) "impresa  di investimento comunitaria": l'impresa,
          diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere servizi di
          investimento, avente sede legale e direzione generale in un
          medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
                g) "impresa    di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
          servizi  di  investimento,  avente sede legale in uno Stato
          extracomunitario;
                h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
                i) "societa'  di  investimento  a capitale variabile"
          (SICAV):  la  societa'  per azioni a capitale variabile con
          sede  legale  e  direzione  generale  in  Italia avente per
          oggetto  esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
                j) "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio
          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote;
                k) "fondo  aperto": il fondo comune di investimento i
          cui  partecipanti  hanno  diritto di chiedere, in qualsiasi
          tempo,   il  rimborso  delle  quote  secondo  le  modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo;
                l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
          cui  il  diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
                m) "organismi    di   investimento   collettivo   del
          risparmio"  (OICR):  i  fondi  comuni  di investimento e le
          SICAV;
                n) "gestione  collettiva  del risparmio": il servizio
          che si realizza attraverso:
                  1)  la  promozione, istituzione e organizzazione di
          fondi   comuni   d'investimento   e  l'amministrazione  dei
          rapporti con i partecipanti;
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui   istituzione,  mediante  l'investimento  avente  ad
          oggetto  strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
          o immobili;
                o) "societa'  di  gestione  del  risparmio" (SGR): la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
          collettiva del risparmio;
                o-bis) "societa'   di   gestione   armonizzata":   la
          societa'  con sede legale e direzione generale in uno Stato
          membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
          direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
          collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          del risparmio;
                p) "societa'   promotrice":   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
                q) "gestore":  la SGR che svolge l'attivita' indicata
          nella lettera n), numero 2);
                r) "soggetti  abilitati": le imprese di investimento,
          le  SGR,  le  societa'  di  gestione  armonizzate, le SICAV
          nonche'  gli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco
          previsto  dall'art.  107  del  T.U.  bancario  e  le banche
          autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
                s) "servizi   ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  i
          servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
          al  presente  decreto,  autorizzati nello Stato comunitario
          d'origine;
                t) "sollecitazione  all'investimento":  ogni offerta,
          invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in qualsiasi
          forma  rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
          sottoscrizione  di  prodotti  finanziari;  non  costituisce
          sollecitazione  all'investimento  la  raccolta  di depositi
          bancari  o  postali realizzata senza emissione di strumenti
          finanziari;
                u) "prodotti  finanziari": gli strumenti finanziari e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
                v) "offerta  pubblica di acquisto o di scambio": ogni
          offerta,  invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio  di  prodotti  finanziari  e rivolti a un numero di
          soggetti   superiore  a  quello  indicato  nel  regolamento
          previsto  dall'art.  100  nonche'  di ammontare complessivo
          superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
                w) "emittenti  quotati": i soggetti italiani o esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani.
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
                a) le  azioni  e  gli altri titoli rappresentativi di
          capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
                b) le  obbligazioni,  i  titoli  di Stato e gli altri
          titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
                b-bis) gli   strumenti  finanziari,  negoziabili  sul
          mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
                c) le quote di fondi comuni di investimento;
                d) i   titoli   normalmente   negoziati  sul  mercato
          monetario;
                e) qualsiasi  altro  titolo normalmente negoziato che
          permetta   di   acquisire   gli  strumenti  indicati  nelle
          precedenti lettere e i relativi indici;
                f) i  contratti "futures" su strumenti finanziari, su
          tassi  di  interesse,  su  valute,  su merci e sui relativi
          indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
          pagamento di differenziali in contanti;
                g) i  contratti  di  scambio  a  pronti  e  a termine
          (swaps)  su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
          su   indici   azionari   (equity   swaps),   anche   quando
          l'esecuzione    avvenga    attraverso   il   pagamento   di
          differenziali in contanti;
                h) i   contratti  a  termine  collegati  a  strumenti
          finanziari,  a  tassi  di interesse, a valute, a merci e ai
          relativi   indici,   anche   quando   l'esecuzione  avvenga
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
                i) i  contratti  di  opzione per acquistare o vendere
          gli   strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere  e  i
          relativi  indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
          su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
          quando  l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento di
          differenziali in contanti;
                j) le  combinazioni di contratti o di titoli indicati
          nelle precedenti lettere.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          24 novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale) e
          successive modificazioni:
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».