Art. 17.
                        Copertura finanziaria
  1.    Agli    oneri   derivanti   dall'articolo 6,   comma   1,   e
dall'articolo 14,  comma  1, valutati in euro 303.931 per l'anno 2005
ed  euro  607.862  a  decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per
l'anno  2005  ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri
connessi  all'articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed
euro  590.818  a  decorrere  dall'anno  2006  per  gli oneri connessi
all'articolo  14,  comma  1,  si  provvede  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio    dell'attuazione   del   comma   1   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.
 
          Note all'art. 17:
              -  Si  riporta  il testo del comma 38 dell'art. 2 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «38.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 3, la spesa
          prevista  e' determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed
          euro  607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522
          per  l'anno  2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006
          per  gli  oneri  connessi  al  comma 3, lettera a), ed euro
          295.409  per  l'anno  2005  ed  euro  590.818  a  decorrere
          dall'anno  2006  per gli oneri connessi al comma 3, lettere
          f) e g).».
              -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e
          del secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».