Art. 18. Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235; b) l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150: «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.». - L'art. 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235 (Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, indicava i criteri per la valutazione, le informazioni o notizie relative agli scrutini dei candidati da parte del consiglio giudiziario. - L'art. 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Costituzione dei consigli giudiziari».