Art. 18.
                             Abrogazioni
  1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione
della  delega  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150
del  2005,  sono  abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni contenute nel presente decreto:
    a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
    b) l'articolo  6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511,  come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n.
825.
 
          Note all'art. 18:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 1 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
          giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
          1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
          legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
          medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
          l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
          all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
          prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
          essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
          previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
          dalla data indicata nel comma 2.».
              -  L'art.  10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235
          (Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre
          1926,   n.   2219,  sulle  promozioni  nella  magistratura)
          abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, indicava i
          criteri  per  la  valutazione,  le  informazioni  o notizie
          relative agli scrutini dei candidati da parte del consiglio
          giudiziario.
              -  L'art.  6  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
          1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), abrogato dal
          decreto  legislativo  qui pubblicato, recava: «Costituzione
          dei consigli giudiziari».