Art. 17.
               Posti vacanti nella funzione giudicante
  1.  Ferma  l'esigenza  di  assicurare numericamente il passaggio di
funzioni  di  cui  agli  articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti
vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati,
quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura.
  2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio,
al  fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il
Consiglio  superiore della magistratura provvede poi sulle domande di
trattamento  presentate  dai  magistrati che esercitano da almeno tre
anni  le  funzioni  giudicanti  di  primo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
  3.  Per  la  parte  residua  i  posti  vengono messi a concorso per
l'accesso in magistratura.