Art. 19.
          Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio
  1.  Salvo  quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che
esercitano  funzioni  di  primo  e  secondo grado possono rimanere in
servizio  presso  lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o,
comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per
un  periodo  massimo  di  dieci  anni,  con  facolta'  di proroga del
predetto  termine  per  non  oltre  due  anni, previa valutazione del
Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze
di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre
a  conclusione  eventuali  processi  di  particolare complessita' nei
quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.
  2.  Nei  due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza
di  cui  al comma 1, nonche' nel corso del biennio di cui al comma 2,
ai  magistrati  non  possono  essere  assegnati  procedimenti  la cui
definizione  non  appare  probabile  entro  il  termine di permanenza
nell'incarico.