Art. 56 
    Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara 
      (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; 
       art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti  pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione  di  un  bando  di
gara, nelle seguenti ipotesi: 
    a) quando, in esito all'esperimento di  una  procedura  aperta  o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte  le  offerte  presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere  modificate  in
modo sostanziale le condizioni iniziali del  contratto.  Le  stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del  bando  di  gara  se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli  da  34  a  45  che,  nella  procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura  medesima.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente
lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un  milione  di
euro; 
    b) in casi eccezionali, qualora si  tratti  di  lavori,  servizi,
forniture,  la  cui  particolare   natura   o   i   cui   imprevisti,
oggettivamente  non  imputabili   alla   stazione   appaltante,   non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; 
    c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella
categoria  6  dell'allegato  II  A  e  di   prestazioni   di   natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se  la  natura  della
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche  del
contratto  con  la  precisione  sufficiente  per  poter   aggiudicare
l'appalto selezionando l'offerta  migliore  secondo  le  norme  della
procedura aperta o della procedura ristretta; 
    d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori  realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non
per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di ricerca  e
sviluppo. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con
gli offerenti le offerte  presentate,  per  adeguarle  alle  esigenze
indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli  eventuali
documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore  con  i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83. 
  3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e  non  forniscono
in maniera discriminatoria  informazioni  che  possano  avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri. 
  4. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la  procedura
negoziata si svolga in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione  indicati
nel bando di gara  o  nel  capitolato  d'oneri.  Il  ricorso  a  tale
facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.