Art. 58 
                         Dialogo competitivo 
                    (art. 29, direttiva 2004/18) 
 
  1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano
che il  ricorso  alla  procedura  aperta  o  ristretta  non  permetta
l'aggiudicazione  dell'appalto,  le   stazioni   appaltanti   possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. 
  2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un  appalto  pubblico
e'  considerato  "particolarmente  complesso"  quando   la   stazione
appaltante: 
    - non e'  oggettivamente  in  grado  di  definire,  conformemente
all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o 
    - non e' oggettivamente in grado  di  specificare  l'impostazione
giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.  Possono,   secondo   le
circostanze concrete, essere  considerati  particolarmente  complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone,  a  causa
di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito  alla
identificazione   e   quantificazione   dei    propri    bisogni    o
all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al  soddisfacimento  dei
predetti  bisogni,   alle   caratteristiche   funzionali,   tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi  dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento  nelle  sue  eventuali
componenti   storico-artistiche,   architettoniche,   paesaggistiche,
nonche'    sulle    componenti    di    sostenibilita'    ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. 
  3. Il provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante  decide  di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2. 
  4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto  pubblico  e'
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita'  o  obiettivi,
che definiscono nel bando stesso o in un  documento  descrittivo  che
costituisce parte integrante  del  bando,  nei  quali  sono  altresi'
indicati  i  requisiti  di   ammissione   al   dialogo   competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,
i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83,  comma
2 e il termine entro il  quale  gli  interessati  possono  presentare
istanza di partecipazione alla procedura. 
  6.  Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i   candidati   ammessi
conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un  dialogo  finalizzato
all'individuazione  e  alla  definizione  dei  mezzi  piu'  idonei  a
soddisfare le loro necessita' o obiettivi.  Nella  fase  del  dialogo
esse possono discutere con i  candidati  ammessi  tutti  gli  aspetti
dell'appalto. 
  7. Durante  il  dialogo  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  la
parita' di trattamento di tutti i partecipanti,  in  particolare  non
forniscono,  in  modo  discriminatorio,  informazioni   che   possano
favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. 
  8.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  rivelare   agli   altri
partecipanti le soluzioni proposte ne' altre  informazioni  riservate
comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza  l'accordo  di
quest'ultimo. 
  9. Le stazioni appaltanti possono prevedere  che  la  procedura  si
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero  di  soluzioni
da discutere durante la fase del  dialogo  applicando  i  criteri  di
aggiudicazione  precisati  nel  bando  di  gara   o   nel   documento
descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara
e nel documento descrittivo. 
  10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche'  non  sono
in grado di individuare, se del  caso  dopo  averle  confrontate,  la
soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita'  o
obiettivi. 
  11. Le  stazioni  appaltanti  possono  motivatamente  ritenere  che
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi  le  proprie  necessita'  o
obiettivi. In tal caso informano immediatamente  i  partecipanti,  ai
quali non  spetta  alcun  indennizzo  o  risarcimento,  salvo  quanto
previsto dal comma 17. 
  12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso  il  dialogo  e
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare le loro offerte finali  in  base  alla  o  alle  soluzioni
presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte  devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
del progetto. 
  13. Prima della  presentazione  delle  offerte,  nel  rispetto  del
principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti
specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2,
indicati nel bando o nel  documento  descrittivo  in  relazione  alle
peculiarita' della soluzione o delle soluzioni individuate  ai  sensi
del comma 10. 
  14. Su richiesta  delle  stazioni  appaltanti  le  offerte  possono
essere   chiarite,   precisate   e   perfezionate.   Tuttavia    tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non  possono
avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali  dell'offerta
o dell'appalto quale posto  in  gara  la  cui  variazione  rischi  di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
  15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla  base
dei criteri di  aggiudicazione  fissati  nel  bando  di  gara  o  nel
documento descrittivo e di quelli fissati  ai  sensi  del  comma  13,
individuando l'offerta economicamente piu' vantaggiosa  conformemente
all'articolo 83. 
  16.   L'offerente   che   risulta   aver    presentato    l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare  gli
aspetti della  sua  offerta  o  a  confermare  gli  impegni  in  essa
figuranti, a condizione che cio' non abbia  l'effetto  di  modificare
elementi fondamentali dell'offerta  o  dell'appalto  quale  posto  in
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 
  17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi  per
partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11. 
  18.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere  al  dialogo
competitivo in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,  limitare  o
distorcere la concorrenza.