Art. 60. 
                  Sistemi dinamici di acquisizione 
                    (art. 33, direttiva 2004/18) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi  dinamici  di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di
forniture di beni  e  servizi  tipizzati  e  standardizzati,  di  uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in
base  a  specifiche  tecniche  del  committente  che,  per  la   loro
complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico
di acquisizione. 
  2. Per istituire un sistema dinamico di  acquisizione  le  stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in  tutte  le  sue
fasi fino all'attribuzione degli appalti da  aggiudicare  nell'ambito
di detto sistema. 
  3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e  che
hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema. 
  4. Le offerte indicative possono  essere  migliorate  in  qualsiasi
momento,  a  condizione  che  esse  restino  conformi  al  capitolato
d'oneri. 
  5. Per l'istituzione  del  sistema  e  per  l'aggiudicazione  degli
appalti nell'ambito del medesimo le  stazioni  appaltanti  utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi
5 e 6. 
  6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di  acquisizione
le stazioni appaltanti: 
    a) pubblicano un bando di gara indicando  che  si  tratta  di  un
sistema dinamico di acquisizione; 
    b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le
informazioni  necessarie  riguardanti  il  sistema  di  acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione; 
    c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del  bando  e
fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e  completo
al  capitolato  d'oneri  e  a  qualsiasi  documento  complementare  e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso  il  quale  e'
possibile consultare tali documenti. 
  7.  Le  stazioni  appaltanti  accordano  a  qualsivoglia  operatore
economico, per tutta la durata del sistema dinamico di  acquisizione,
la possibilita' di presentare un'offerta  indicativa  allo  scopo  di
essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3. 
  8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione  delle  offerte
indicative entro quindici  giorni  a  decorrere  dalla  presentazione
dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare  il  periodo  di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in  concorrenza
nel frattempo. 
  9. Le stazioni appaltanti informano al piu' presto  l'offerente  di
cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico  di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa. 
  10. Ogni appalto specifico deve  essere  oggetto  di  un  confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto  concorrenziale,
le stazioni appaltanti pubblicano un bando  di  gara  semplificato  e
invitano tutti  gli  operatori  economici  interessati  a  presentare
un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio  del  bando  di  gara  semplificato.  Le  stazioni   appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la
valutazione di tutte le offerte indicative  introdotte  entro  questo
termine. 
  11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel
sistema  a  presentare  un'offerta  per  ogni  appalto  specifico  da
aggiudicare nel quadro del  sistema.  A  tal  fine  essi  fissano  un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte. 
  12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto  all'offerente  che
ha  presentato  la  migliore  offerta   in   base   ai   criteri   di
aggiudicazione enunciati nel bando  di  gara  per  l'istituzione  del
sistema   dinamico   di   acquisizione.   Detti   criteri    possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11. 
  13. La durata di un  sistema  dinamico  di  acquisizione  non  puo'
superare  quattro  anni,  tranne  in  casi  eccezionali   debitamente
giustificati. 
  14. Le stazioni appaltanti  non  possono  ricorrere  a  un  sistema
dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza. 
  15. Non possono essere posti a  carico  degli  operatori  economici
interessati o dei partecipanti al  sistema  contributi  di  carattere
amministrativo.