Art. 61. 
Speciale  procedura  di  aggiudicazione  per  i  lavori  di  edilizia
                        residenziale pubblica 
                    (art. 34, direttiva 2004/18) 
 
  1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la
costruzione di un complesso  residenziale  di  edilizia  residenziale
pubblica avente carattere economico e popolare,  la  cui  sovvenzione
pubblica, in conto capitale,  sia  superiore  al  50%  del  costo  di
costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e
della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere  stabilito  sin
dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione  in  seno  a  un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli esperti e  l'imprenditore  che  avra'  l'incarico  di  eseguire
l'opera,  e'  possibile  ricorrere  a  una  speciale   procedura   di
aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere
integrato nel gruppo. 
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1  le   stazioni   appaltanti
inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu'
precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati
di  valutare  correttamente  il  progetto  da  eseguire.  Inoltre  le
stazioni appaltanti menzionano in tale bando di  gara,  conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a  47,
i  requisiti  personali,  tecnici,  economici  e  finanziari  che   i
candidati devono possedere. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  a  una   siffatta
procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a 52.