Art. 26. 
                       Durata del procedimento 
  1. Il Ministero della salute conclude il procedimento  di  rilascio
di un'AIC  di  un  medicinale  veterinario  entro  210  giorni  dalla
ricezione di una domanda valida, ai sensi dell'articolo 12, comma  3.
I  decreti  d'autorizzazione  sono  pubblicati  per  estratto   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Qualora  la  domanda  di  rilascio  di  un'autorizzazione   sia
presentata, oltre che in Italia, anche in un altro  Stato  membro  si
applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. 
  3. Il Ministero della salute, qualora nel  corso  del-l'istruttoria
rilevi che un'altra domanda  di  AIC  per  lo  stesso  medicinale  e'
all'esame in un altro Stato  membro,  non  procede  alla  valutazione
della domanda e informa il richiedente che si applicano gli  articoli
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. 
  4. Il Ministero della salute, quando nel corso del-l'istruttoria e'
informato, a norma dell'articolo 12, comma  3,  lettera  n),  che  un
altro Stato membro ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di
AIC, respinge la domanda se non e' stata  presentata  a  norma  degli
articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.