Art. 26.
                       Durata del procedimento
  1.  Il  Ministero della salute conclude il procedimento di rilascio
di  un'AIC  di  un  medicinale  veterinario  entro  210  giorni dalla
ricezione  di una domanda valida, ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
I   decreti  d'autorizzazione  sono  pubblicati  per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.   Qualora  la  domanda  di  rilascio  di  un'autorizzazione  sia
presentata,  oltre  che  in Italia, anche in un altro Stato membro si
applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
  3.  Il  Ministero della salute, qualora nel corso del-l'istruttoria
rilevi  che  un'altra  domanda  di  AIC  per  lo stesso medicinale e'
all'esame  in  un  altro  Stato  membro, non procede alla valutazione
della   domanda  e  informa  il  richiedente  che  si  applicano  gli
articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
  4. Il Ministero della salute, quando nel corso del-l'istruttoria e'
informato,  a  norma  dell'articolo 12,  comma  3, lettera n), che un
altro Stato membro ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di
AIC,  respinge  la  domanda  se non e' stata presentata a norma degli
articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.