Art. 27. 
                      Istruttoria della domanda 
  1. Per esaminare la domanda presentata a norma degli  articoli  12,
13, 14, 15, 16 e 17, il Ministero della salute: 
    a) verifica che la documentazione  presentata  a  sostegno  della
domanda sia conforme agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ed esamina
se sussistono  le  condizioni  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
    b) puo' sottoporre il medicinale  veterinario,  i  suoi  principi
attivi e, all'occorrenza i prodotti  intermedi  o  altri  componenti,
alla verifica dell'Istituto superiore di sanita', o di un laboratorio
ufficiale incaricato a tale  fine  e  si  accerta  che  i  metodi  di
controllo impiegati dal fabbricante e descritti nella  documentazione
conformemente  all'articolo  12,   comma   3,   lettera   i),   siano
soddisfacenti; 
    c) puo' consultare un  laboratorio  nazionale  o  comunitario  di
riferimento per accertare che il metodo analitico di rilevazione  dei
residui proposto dal richiedente a norma dell'articolo 12,  comma  3,
lettera j), n. 2), sia soddisfacente; 
    d) puo',  se  del  caso,  esigere  che  il  richiedente  fornisca
ulteriori, valide informazioni per quanto riguarda  gli  elementi  di
cui agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17. In tale caso il termine di cui
all'articolo 26  e'  sospeso  finche'  non  saranno  forniti  i  dati
supplementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per  il
tempo  eventualmente   concesso   al   richiedente   per   presentare
chiarimenti orali o scritti. 
  2. Il Ministero della salute, per la  valutazione  dei  dossier  di
registrazione dei  medicinali  veterinari,  nonche'  per  l'esame  di
argomenti di carattere generale inerente i medicinali veterinari,  si
avvale del supporto tecnico della Commissione consultiva del  farmaco
veterinario (CCFV), istituita con decreto del Ministero della sanita'
in data 20 aprile 1990.