Art. 28.
                   Medicinali veterinari importati
  1.  Se  si  tratta  di  medicinali  veterinari provenienti da Paesi
terzi, il Ministero della salute:
    a) prima di concedere l'autorizzazione, accerta che i fabbricanti
siano  in grado di produrre nell'osservanza delle indicazioni fornite
ai  sensi  dell'articolo 12,  com-ma 3, lettera d), e di effettuare i
controlli   secondo   i   metodi   descritti   nella  documentazione,
conformemente all'articolo 12, comma 3, lettera i);
    b)  autorizza in caso particolare a fare eseguire da terzi talune
fasi  della produzione e alcuni dei controlli di cui alla lettera a);
in tale caso, le ispezioni si effettuano anche in tali stabilimenti.