Art. 28. Medicinali veterinari importati 1. Se si tratta di medicinali veterinari provenienti da Paesi terzi, il Ministero della salute: a) prima di concedere l'autorizzazione, accerta che i fabbricanti siano in grado di produrre nell'osservanza delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 12, com-ma 3, lettera d), e di effettuare i controlli secondo i metodi descritti nella documentazione, conformemente all'articolo 12, comma 3, lettera i); b) autorizza in caso particolare a fare eseguire da terzi talune fasi della produzione e alcuni dei controlli di cui alla lettera a); in tale caso, le ispezioni si effettuano anche in tali stabilimenti.