Art. 29.
                        Informazioni sull'AIC
  1. Il Ministero della salute, rilascia al titolare l'AIC unitamente
al testo approvato del riassunto delle caratteristiche del prodotto.
  2.   Le   informazioni   relative  al  medicinale  veterinario,  in
particolare  l'etichettatura  ed  il  foglietto  illustrativo, devono
essere  conformi  al  riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto
approvato  al  momento  del rilascio dell'autorizzazione all'AIC e le
successive modifiche.
  3.  Il  Ministero  della  salute  rende  prontamente accessibile al
pubblico   l'AIC  insieme  al  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto  per  ogni  medicinale  veterinario  che  ha  autorizzato  e
controlla la corretta attuazione del comma 2.
  4.  I  competenti  organi  del  Ministero della salute redigono una
relazione  di  valutazione e formulano osservazioni sul fascicolo per
quanto  riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, d'innocuita',
di  studi  dei  residui, delle sperimentazioni precliniche e cliniche
del  medicinale  veterinario interessato. La relazione di valutazione
e' aggiornata ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni
rilevanti  ai  fini  della  valutazione  della qualita', sicurezza ed
efficacia del medicinale veterinario di cui trattasi.
  5.  Il  Ministero della salute conserva la relazione di valutazione
unitamente  al  proprio motivato parere e, previa cancellazione delle
informazioni  commerciali,  la rende accessibile ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 29:
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».