Art. 30. 
               Autorizzazione subordinata a condizioni 
  1. L'autorizzazione all'AIC puo' essere subordinata all'obbligo per
il  titolare  di  riportare  sul  confezionamento  primario   e   sul
confezionamento  esterno  e  sul  foglietto  illustrativo,  ove   sia
previsto, altre avvertenze fondamentali per garantire la sicurezza  e
la protezione della salute, comprese quelle  precauzioni  particolari
d'impiego  ed  altre  avvertenze  risultanti  dalle   sperimentazioni
cliniche e farmacologiche di cui all'articolo 12,  comma  3,  lettera
j), ed agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, o che, dopo l'immissione in
commercio, risultino dall'esperienza fatta  durante  l'impiego  dello
stesso medicinale. 
  2.  In  circostanze  eccezionali   e   previa   consultazione   del
richiedente,  quando  ricorrono  ragioni  obiettive  e  verificabili,
l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  a   condizione   che   il
richiedente   istituisca   meccanismi   specifici,   in   particolare
concernenti la sicurezza del medicinale veterinario, la notifica agli
organi del Ministero della salute addetti  alla  farmacovigilanza  in
merito  a  qualsiasi  incidente   collegato   all'utilizzazione   del
medicinale ed alle misure in  tali  casi  adottate.  In  questi  casi
l'autorizzazione va confermata  annualmente,  previa  verifica  delle
condizioni in essa indicate.