Art. 32.
                    Effettiva commercializzazione
  1.  Ottenuta  l'AIC,  il titolare della stessa informa il Ministero
della  salute  che  l'ha  rilasciata  in merito alla data d'effettiva
commercializzazione  del  medicinale  veterinario tenendo conto delle
diverse confezioni autorizzate.
  2.  Il  titolare  comunica al Ministero della salute la cessazione,
temporanea  o  definitiva,  della commercializzazione del medicinale.
Detta  comunicazione,  tranne che in casi eccezionali, deve pervenire
almeno due mesi prima di tale interruzione.
  3.  Su  richiesta  del Ministero della salute, il titolare dell'AIC
fornisce tutti i dati relativi al volume delle vendite de1 medicinale
veterinario e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle
prescrizioni.