Art. 35 
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale 
 
  1.  All'articolo  74-quater  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'  aggiunto,  in
fine, il seguente: "6-bis. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano  accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o   di
spettacolo ivi svolte.". 
  2. Nel terzo comma dell'articolo  54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo  l'ultimo  periodo  e'
aggiunto il  seguente:  "Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto  beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni  imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui  al  comma  precedente  sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni,  determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.". 
  3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo  l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi  ad  oggetto
beni immobili ovvero la costituzione o il  trasferimento  di  diritti
reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui  al  precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei relativi ricavi
viene desunta sulla  base  del  valore  normale  dei  predetti  beni,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico  delle
imposte sui redditi". 
  4. L'articolo  15  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  e'
abrogato. 
  5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano  anche
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione  di  manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore  principale  o  di  un
altro subappaltatore.". 
  6. Il comma  precedente  si  applica  alle  prestazioni  effettuate
successivamente alla data di autorizzazione  della  misura  ai  sensi
dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977. 
  7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  dopo  l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti: 
    "Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto,  dovuta  in  base
alla dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  per  il  versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 
    Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.". 
  8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo  comma,  i  numeri  8)  e  8-bis)  sono
sostituiti dai seguenti: 
      "8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,  risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati; 
      8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni  di  fabbricato,
escluse  quelle  effettuate,  entro  cinque  anni   dalla   data   di
ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle   imprese
costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi  hanno  eseguito,
anche  tramite  imprese   appaltatrici,   gli   interventi   di   cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)  ed  e)  della  legge  5
agosto 1978, n. 457;"; 
    b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo  periodo,  le
parole "o la rivendita" sono soppresse; 
    c) all'articolo 36, terzo comma, e' soppresso l'ultimo periodo; 
    d)  nell'allegata  Tabella  A,  parte  III,  il  n.  127-ter   e'
soppresso. 
  9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione  al  mutato  regime  fiscale  delle  stesse,
l'imposta dovuta per effetto  della  rettifica  di  cui  all'articolo
19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e' versata in tre rate  annuali  da  corrispondere  entro  il
termine previsto per  il  versamento  dell'acconto  dall'articolo  6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990,  n.  450.  La  prima  rata  e'
versata entro il 27 dicembre 2006.  Il  debito  puo'  essere  estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei  crediti
risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il  mancato  versamento  di
ogni  singola  rata  comporta  l'applicazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  e  costituisce  titolo
per la riscossione coattiva. 
  10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo
40, primo comma, secondo periodo, del  testo  unico  dell'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, dopo le  parole:  "operazioni  esenti  ai  sensi
dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono aggiunte  le  seguenti:  ",
non derivanti da contratti di locazione finanziaria,". 
  11. Al fine di contrastare gli  abusi  delle  disposizioni  fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per  i  trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti,  sono  individuati  i  veicoli
che, a prescindere dalla  categoria  di  omologazione,  risultano  da
adattamenti che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il  trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati  al
regime proprio degli autoveicoli di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai  fini
delle imposte dirette,  e  al  comma  1,  lettera  c),  dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  dopo  il  secondo  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere  uno  o
piu'  conti  correnti  bancari  o  postali  ai   quali   affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita'  e
dai quali sono effettuati  i  prelevamenti  per  il  pagamento  delle
spese. 
    I compensi in denaro per l'esercizio di arti e  professioni  sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o  bonifici
ovvero altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale  nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi  unitari
inferiori a 100 euro.". 
  13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis.  Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente   nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di  societa'  ed
enti,  che  detengono   partecipazioni   di   controllo,   ai   sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: 
      a)   sono   controllate,   anche   indirettamente,   ai   sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato; 
      b) sono amministrate da  un  consiglio  di  amministrazione,  o
altro organo equivalente  di  gestione,  composto  in  prevalenza  di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
    5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo  di
cui al comma 5-bis, rileva  la  situazione  esistente  alla  data  di
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene  conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui  all'articolo  5,  comma
5.". 
  14. La disposizione  di  cui  al  precedente  comma  ha  effetto  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  15. All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Agli  effetti  del
presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per  azioni,
a responsabilita' limitata,  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
con  stabile  organizzazione   nel   territorio   dello   Stato,   si
considerano, salvo prova  contraria,  non  operativi  se  l'ammontare
complessivo dei  ricavi,  degli  incrementi  delle  rimanenze  e  dei
proventi,  esclusi  quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi  che
risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei  beni  indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  anche  se  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per  cento  al
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e  da  beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento  al
valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione  finanziaria.
Le disposizioni dei  precedenti  periodi  non  si  applicano:  1)  ai
soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa'  di  capitali;  2)  ai
soggetti che si  trovano  nel  primo  periodo  di  imposta;  3)  alle
societa' in amministrazione  controllata  o  straordinaria;  4)  alle
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani; 5) alle societa' esercenti pubblici servizi  di  trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.  Fermo  l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta  personale  sul  reddito
per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1  si
presume che il reddito del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti  dall'applicazione,
ai  valori  dei  beni  posseduti   nell'esercizio,   delle   seguenti
percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni  indicati  nella
lettera a) del comma 1;  b)  il  4,75  per  cento  sul  valore  delle
immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni  indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione  finanziaria;  c)  il  12  per  cento  sul  valore
complessivo  delle  altre   immobilizzazioni   anche   in   locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente
quello minimo di cui al presente comma."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per le  societa'  e
gli enti non  operativi,  l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto  di  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, o di  cessione  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988,  n.  154.  Qualora  per  tre  periodi  di
imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo  non  effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non
inferiore  all'importo   che   risulta   dalla   applicazione   delle
percentuali di  cui  al  comma  1,  l'eccedenza  di  credito  non  e'
ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a  debito  relativa  ai
periodi di imposta successivi."; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.  In  presenza
di oggettive situazioni di carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile  il  conseguimento  dei  ricavi,  degli   incrementi   di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero  non  hanno  consentito  di  effettuare  le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di  cui
al  comma   4,   la   societa'   interessata   puo'   richiedere   la
disapplicazione delle  relative  disposizioni  antielusive  ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973.". 
  16. Le disposizioni del comma precedente si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del  presente  comma  si  applicano
anche al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
ordinarie, che si sarebbe  generato  in  modo  autonomo  in  capo  ai
soggetti che partecipano alla fusione in  relazione  al  periodo  che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.". 
  18. Le disposizioni del comma 17 si applicano  alle  operazioni  di
scissione  e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle   societa'
partecipanti  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge.  Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente   alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600. 
  19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  il
comma 121 e' inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni  di  cui
al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.". 
  20. La disposizione del comma precedente si  applica  in  relazione
alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  21. All'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 497: 
      1) dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:  "Le  parti
hanno comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il  corrispettivo
pattuito."; 
      2) nel secondo periodo, le parole:  "del  20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento"; 
    b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Se
viene occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito,  le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si  applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al  cento  per  cento  della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata  in  base  al
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.". 
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti  hanno  l'obbligo  di  rendere  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di  notorieta'  recante  l'indicazione  analitica
delle modalita' di  pagamento  del  corrispettivo.  Con  le  medesime
modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare  se  si  e'
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa,  ha  l'obbligo  di
dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per  la  mediazione,  le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del
numero di partita IVA o del codice fiscale  dell'agente  immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture  private  autenticate  a  decorrere  dal   secondo   giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  presente
decreto. 
  24. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  l'articolo  53  e'  inserito   il   seguente:   "53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  e  successive  modificazioni,
possono essere esercitati anche ai  fini  dell'imposta  di  registro,
nonche' delle imposte  ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.". 
    b) all'articolo 74, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis.  Per  le  violazioni  conseguenti  alle  richieste   di   cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
  25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o  delle  societa'  dalla
stessa  partecipate  ai  sensi  dell'articolo   3,   comma   7,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  di  seguito
denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione
mediante ruolo  e  previa  autorizzazione  rilasciata  dal  direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo  7,  comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
605. 
  26. Ai medesimi fini previsti  dal  comma  precedente,  gli  agenti
della riscossione possono altresi' accedere a tutti i  restanti  dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in  via  telematica,
ai soggetti pubblici o privati che  li  detengono,  con  facolta'  di
prendere visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti  i
predetti dati, nonche' di ottenere,  in  carta  libera,  le  relative
certificazioni. 
  27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Le imprese, gli intermediari e tutti  gli  altri  operatori  del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti  di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a  qualsiasi  titolo
nei  confronti  dei  danneggiati,  comunicano   in   via   telematica
all'anagrafe tributaria, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
legislative,  l'ammontare  delle  somme  liquidate,  la  causale  del
predetto  versamento,  il  codice  fiscale  o  la  partita  IVA   del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai
fini  della  quantificazione  della  somma  liquidata.  La   presente
disposizione  si  applica  con  riferimento  alle  somme  erogate   a
decorrere dal 1° ottobre 2006. 
    Il contenuto, le  modalita'  ed  i  termini  delle  trasmissioni,
nonche'  le  specifiche  tecniche  del  formato,  sono  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.". 
  28. L'appaltatore risponde in solido con  il  subappaltatore  della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi  di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  dei  dipendenti   a   cui   e'   tenuto   il
subappaltatore. 
  29.  La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se   l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima  del  pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al  comma  28  connessi
con le prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti  l'opera,  la
fornitura o il servizio affidati sono  stati  correttamente  eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere  il  pagamento  del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del  subappaltatore  della
predetta documentazione. 
  30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale  di  cui  al
comma  28  non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 
  31. Gli atti che devono  essere  notificati  entro  un  termine  di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo  stesso  termine
anche al responsabile in solido. La  competenza  degli  uffici  degli
enti impositori e previdenziali e' comunque determinata  in  rapporto
alla sede del subappaltatore. 
  32. Il committente provvede al pagamento del  corrispettivo  dovuto
all'appaltatore previa esibizione  da  parte  di  quest'ultimo  della
documentazione attestante che gli adempimenti  di  cui  al  comma  28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore. 
  33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste  al  comma
precedente e' punita con la sanzione amministrativa da euro  5.000  a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28  connessi  con  le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura  o
il  servizio  affidati  non   sono   stati   correttamente   eseguiti
dall'appaltatore e dagli  eventuali  subappaltatori.  Ai  fini  della
presente sanzione  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio  che
irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto  alla
sede dell'appaltatore. 
  34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a  33  si  applicano,  in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture  e
servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore  del  presente
decreto, ai soggetti che stipulano i predetti  contratti  nell'ambito
di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli  73  e  74  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  35. L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione  e
contrasto delle violazioni  tributarie  connesse  alla  dichiarazione
fraudolenta  del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi   che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto  legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con  le  modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati  e  dei  documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di  ogni  altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per  l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in  deposito  doganale  o  IVA  ed  il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta  di
informazioni e di documenti puo' essere  rivolta  dall'Agenzia  delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di  servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione,  alle  societa'  e  alle
persone fisiche esercenti le attivita' di  movimentazione,  deposito,
trasporto e rappresentanza in  dogana  delle  merci.  La  raccolta  e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma  e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  In  caso   di
inottemperanza  agli  inviti  a  comparire  ed  alle   richieste   di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle  misure
di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta'
concesse agli operatori inadempienti.