Art. 10
         Disposizioni in materia di alienazioni di immobili
              non strumentali di Poste Italiane S.p.a.

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-quater.   I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  all'esercizio
postale,   di  proprieta'  delle  Poste  Italiane  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo   40   della   legge   23  dicembre  1998,  n.  448,  e
dell'articolo  5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni
acquisiti  ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o
dalle  societa'  da essa controllate, direttamente o con le modalita'
di cui al presente decreto.
6-quinquies.  Alle  alienazioni  di  cui al comma 6-quater si procede
secondo le modalita' previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
dalle  altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia
residenziale  pubblica,  con  l'esonero  della consegna dei documenti
relativi  alla  proprieta'  e  di  quelli  attestanti  la regolarita'
urbanistica,  edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente,
l'articolo  1,  comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
560, e' soppresso.".