Art. 27. Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Non sono soggette all'esame del Collegio dei revisori le attivita' di regolazione tecnica e le attivita' consultive svolte dal Centro nazionale ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo.
Nota all'art. 27: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' citato nelle premesse.