Art. 27.
                        Collegio dei revisori

  1.  Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27 febbraio 2003, n. 97. Non sono
soggette   all'esame  del  Collegio  dei  revisori  le  attivita'  di
regolazione  tecnica  e  le  attivita'  consultive  svolte dal Centro
nazionale ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 27:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          27 febbraio 2003, n. 97, e' citato nelle premesse.