Art. 39.
                         (Segreto di Stato)


1.  Sono  coperti  dal  segreto  di  Stato  gli atti, i documenti, le
notizie,  le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recare danno all'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad
accordi  internazionali,  alla  difesa  delle istituzioni poste dalla
Costituzione  a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto
agli  altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla
difesa militare dello Stato.
2.  Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita', le cose e i
luoghi   coperti   da  segreto  di  Stato  sono  posti  a  conoscenza
esclusivamente  dei  soggetti  e  delle autorita' chiamati a svolgere
rispetto  ad  essi  funzioni  essenziali,  nei  limiti  e nelle parti
indispensabili   per  l'assolvimento  dei  rispettivi  compiti  e  il
raggiungimento  dei  fini  rispettivamente  fissati.  Tutti  gli atti
riguardanti   il  segreto  di  Stato  devono  essere  conservati  con
accorgimenti  atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la
distruzione.
3.  Sono  coperti  dal segreto di Stato le informazioni, i documenti,
gli  atti,  le attivita', le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di
fuori  degli  ambiti  e  delle  sedi  autorizzate, sia tale da ledere
gravemente le finalita' di cui al comma 1.
4.  Il  vincolo  derivante  dal  segreto  di  Stato e' apposto e, ove
possibile,  annotato,  su  espressa  disposizione  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sugli  atti,  documenti o cose che ne sono
oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, in attuazione delle
norme  fissate  dalla  presente  legge,  disciplina con regolamento i
criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli
atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
6.  Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi
coperti  da  segreto,  le funzioni di controllo ordinariamente svolte
dalle  aziende  sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7.  Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in
mancanza  di  questa,  dalla  sua  opposizione  confermata  ai  sensi
dell'articolo  202  del  codice  di procedura penale, come sostituito
dall'articolo  40  della  presente legge, chiunque vi abbia interesse
puo'  richiedere  al  Presidente  del Consiglio dei ministri di avere
accesso  alle  informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita',
alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8.  Entro  trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato,
trasmesso  senza  ritardo  al  Comitato parlamentare per la sicurezza
della  Repubblica, dispone una o piu' proroghe del vincolo. La durata
complessiva  del  vincolo  del  segreto  di  Stato  non  puo'  essere
superiore a trenta anni.
9.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal
decorso  dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del
vincolo  quando  sono  venute  meno  le esigenze che ne determinarono
l'apposizione.
10.  Quando,  in  base  ad accordi internazionali, la sussistenza del
segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali,  il  provvedimento  con cui e' disposta la cessazione
del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a
condizione   di  reciprocita',  e'  adottato  previa  intesa  con  le
autorita' estere o internazionali competenti.
11.  In  nessun  caso  possono  essere  oggetto  di  segreto di Stato
notizie,  documenti  o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi
dell'ordine  costituzionale  o  a  fatti costituenti i delitti di cui
agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
 
          Note all'art. 39:
              - Per  il  testo  dell'art.  416-bis,  primo comma, del
          codice penale, vedasi nelle note all'art. 17.
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 285, 416-ter e
          422, del codice penale:
              «Art.   285  (Devastazione,  saccheggio  e  strage).  -
          Chiunque,  allo  scopo  di  attentare  alla sicurezza dello
          Stato  commette un fatto diretto a portare la devastazione,
          il  saccheggio  o la strage nel territorio dello Stato o in
          una parte di esso e' punito con pena all'ergastolo.».
              «Art.  416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). -
          La  pena  stabilita  dal  primo  comma dell'art. 416-bis si
          applica  anche  a  chi ottiene la promessa di voti prevista
          dal  terzo  comma del medesimo art. 416-bis in cambio della
          erogazione di denaro.».
              «Art.   422   (Strage).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi
          preveduti  dall'art.  285, al fine di uccidere, compie atti
          tali  da  porre  in  pericolo  la  pubblica  incolumita' e'
          punito,  se  dal fatto deriva la morte di piu' persone, con
          la morte.
              Se  e'  cagionata  la  morte  di  una  sola persona, si
          applica  l'ergastolo.  In  ogni  altro  caso  si applica la
          reclusione non inferiore a quindici anni.».