Art. 40. 
                    (Tutela del segreto di Stato) 
 
 
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 202. - (Segreto  di  Stato).  -  1.  I  pubblici  ufficiali,  i
pubblici impiegati e gli incaricati di  un  pubblico  servizio  hanno
l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti  dal  segreto  di
Stato. 
2.  Se  il  testimone  oppone  un  segreto  di   Stato,   l'autorita'
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai
fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni  iniziativa  volta  ad
acquisire la notizia oggetto del segreto. 
3. Qualora il  segreto  sia  confermato  e  per  la  definizione  del
processo risulti essenziale  la  conoscenza  di  quanto  coperto  dal
segreto di Stato, il  giudice  dichiara  non  doversi  procedere  per
l'esistenza del segreto di Stato. 
4. Se entro trenta giorni  dalla  notificazione  della  richiesta  il
Presidente del Consiglio dei ministri non da' conferma  del  segreto,
l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  la  notizia  e   provvede   per
l'ulteriore corso del procedimento. 
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con  atto  motivato
dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta,  delle
notizie coperte dal segreto. 
6. Non e',  in  ogni  caso,  precluso  all'autorita'  giudiziaria  di
procedere in base a elementi  autonomi  e  indipendenti  dagli  atti,
documenti e cose coperti dal segreto. 
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione  nei  confronti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  qualora  il  conflitto  sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  non  puo'  piu'  opporlo  con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 
8. In nessun caso il  segreto  di  Stato  e'  opponibile  alla  Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento". 
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di  procedura
penale, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "nonche'  i
delitti previsti dagli articoli  285,  416-bis,  416-ter  e  422  del
codice penale". 
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di  procedura  penale
sono inseriti i seguenti: 
"1-bis.  Non  possono  essere  oggetto  del  segreto  previsto  dagli
articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie  o  documenti  concernenti  le
condotte poste in essere da appartenenti ai servizi  di  informazione
per la  sicurezza  in  violazione  della  disciplina  concernente  la
speciale  causa  di  giustificazione  prevista  per   attivita'   del
personale  dei  servizi  di  informazione  per   la   sicurezza.   Si
considerano violazioni della predetta disciplina le condotte  per  le
quali, essendo stata esperita  l'apposita  procedura  prevista  dalla
legge,  risulta  esclusa  l'esistenza   della   speciale   causa   di
giustificazione. 
1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto  o  confermato  ad
esclusiva  tutela  della  classifica  di  segretezza  o  in   ragione
esclusiva della natura del  documento,  atto  o  cosa  oggetto  della
classifica. 
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento. 
1-quinquies. Quando il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non
ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in  qualita'  di
Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare  gli  atti,  i
documenti, le cose o i luoghi oggetto di  classifica  di  segretezza,
prima che  siano  messi  a  disposizione  dell'autorita'  giudiziaria
competente". 
4. All'articolo 66 delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Quando perviene  la  comunicazione  prevista  dall'articolo  204,
comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che  non  ricorrano  i
presupposti  indicati  nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  dello  stesso
articolo, perche' il fatto, la notizia o  il  documento  coperto  dal
segreto di Stato non  concerne  il  reato  per  cui  si  procede.  In
mancanza,   decorsi   trenta   giorni   dalla   notificazione   della
comunicazione, il  giudice  dispone  il  sequestro  del  documento  o
l'esame del soggetto interessato."; 
b) il comma 3 e' abrogato. 
5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai
sensi  dell'articolo  202  del  codice  di  procedura  penale,   come
sostituito dal comma 1 del presente  articolo,  o  dell'articolo  66,
comma 2, delle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
del codice di procedura penale, di  cui  al  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali  ,  al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il
Comitato,  se  ritiene  infondata  l'opposizione  del   segreto,   ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  204  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 204 (Esclusione del segreto). -  1.  Non  possono
          essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202
          e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati  diretti
          all'eversione  dell'ordinamento  costituzionale  nonche'  i
          delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422
          del codice penale. Se viene opposto il segreto,  la  natura
          del reato e' definita  dal  giudice.  Prima  dell'esercizio
          dell'azione penale provvede  il  giudice  per  le  indagini
          preliminari su richiesta di parte. 
              2.  Del  provvedimento  che  rigetta   l'eccezione   di
          segretezza  e'  data  comunicazione   al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri. 
              1-bis. Non possono essere oggetto del segreto  previsto
          dagli articoli 201, 202 e 203 fatti,  notizie  o  documenti
          concernenti le condotte poste in essere da appartenenti  ai
          servizi di informazione  per  la  sicurezza  in  violazione
          della  disciplina  concernente   la   speciale   causa   di
          giustificazione prevista per attivita'  del  personale  dei
          servizi di informazione per la  sicurezza.  Si  considerano
          violazioni della predetta disciplina  le  condotte  per  le
          quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista
          dalla legge, risulta  esclusa  l'esistenza  della  speciale
          causa di giustificazione. 
              1-ter. Il segreto di Stato non puo'  essere  opposto  o
          confermato  ad  esclusiva  tutela   della   classifica   di
          segretezza  o  in  ragione  esclusiva  della   natura   del
          documento, atto o cosa oggetto della classifica. 
              1-quater.  In  nessun  caso  il  segreto  di  Stato  e'
          opponibile alla Corte costituzionale. La  Corte  adotta  le
          necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 
              1-quinquies. Quando il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri non ritenga di confermare  il  segreto  di  Stato,
          provvede,  in  qualita'  di  Autorita'  nazionale  per   la
          sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le  cose
          o i luoghi oggetto di classifica di segretezza,  prima  che
          siano  messi  a  disposizione  dell'autorita'   giudiziaria
          competente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 66 del  citato  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 66 (Procedimento di esclusione del segreto). - 1.
          Nei fatti, notizie  e  documenti  indicati  nell'art.  204,
          comma  1  del  codice  non  sono  compresi  i  nomi   degli
          informatori. 
              2. Quando perviene la comunicazione prevista  dall'art.
          204, comma 2, del codice, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  con  atto  motivato,  conferma  il  segreto,  se
          ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei  commi
          1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perche'  il  fatto,
          la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato  non
          concerne il reato per cui si procede. In mancanza,  decorsi
          trenta giorni dalla notificazione della  comunicazione,  il
          giudice dispone il sequestro del documento  o  l'esame  del
          soggetto interessato. 
              3. (Abrogato).