Art. 41. 
 (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato) 
 
 
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati  di
pubblico servizio e' fatto  divieto  di  riferire  riguardo  a  fatti
coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in  ogni  stato  e
grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo  202  del
codice di procedura penale, come sostituito  dall'articolo  40  della
presente legge, se e' stato opposto il segreto di Stato,  l'autorita'
giudiziaria ne informa il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nella sua qualita' di Autorita' nazionale per la  sicurezza,  per  le
eventuali deliberazioni di sua competenza. 
2. L'autorita' giudiziaria, se ritiene essenziale  la  conoscenza  di
quanto coperto dal segreto per la definizione  del  processo,  chiede
conferma dell'esistenza  del  segreto  di  Stato  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  sospendendo  ogni  iniziativa   volta   ad
acquisire la notizia oggetto del segreto. 
3. Qualora il  segreto  sia  confermato  e  per  la  definizione  del
processo risulti essenziale  la  conoscenza  di  quanto  coperto  dal
segreto di Stato, il  giudice  dichiara  non  doversi  procedere  per
l'esistenza del segreto di Stato. 
4. Se entro trenta giorni  dalla  notificazione  della  richiesta  il
Presidente del Consiglio dei ministri non da' conferma  del  segreto,
l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  la  notizia  e   provvede   per
l'ulteriore corso del procedimento. 
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con  atto  motivato
dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta,  delle
notizie coperte dal segreto. 
6. Non e',  in  ogni  caso,  precluso  all'autorita'  giudiziaria  di
procedere in base a elementi  autonomi  e  indipendenti  dagli  atti,
documenti e cose coperti dal segreto. 
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione  nei  confronti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  qualora  il  conflitto  sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  non  puo'  piu'  opporlo  con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 
8. In nessun caso il  segreto  di  Stato  e'  opponibile  alla  Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento. 
9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'  tenuto  a  dare
comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione  del  segreto
di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato  parlamentare  di
cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali.  Il  Comitato
parlamentare, se  ritiene  infondata  l'opposizione  del  segreto  di
Stato, ne riferisce  a  ciascuna  delle  Camere  per  le  conseguenti
valutazioni.