Art. 42.
                     (Classifiche di segretezza)


1.  Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la
conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli
soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a cio' abilitati
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2.  La  classifica  di  segretezza e' apposta, e puo' essere elevata,
dall'autorita'  che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima
la   notizia,   ovvero  e'  responsabile  della  cosa,  o  acquisisce
dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3.   Le   classifiche   attribuibili   sono:  segretissimo,  segreto,
riservatissimo,  riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base
dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4.  Chi  appone la classifica di segretezza individua, all'interno di
ogni  atto  o  documento,  le  parti che devono essere classificate e
fissa  specificamente  il  grado di classifica corrispondente ad ogni
singola parte.
5.  La  classifica  di segretezza e' automaticamente declassificata a
livello  inferiore  quando  sono  trascorsi cinque anni dalla data di
apposizione;  decorso  un  ulteriore  periodo  di  cinque anni, cessa
comunque ogni vincolo di classifica.
6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica  quando,  con
provvedimento  motivato,  i  termini  di  efficacia  del vincolo sono
prorogati  dal  soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso
di  proroga  oltre  il  termine  di quindici anni, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri verifica il rispetto
delle  norme  in  materia  di classifiche di segretezza. Con apposito
regolamento   sono   determinati  l'ambito  dei  singoli  livelli  di
segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli
uffici   che,   nell'ambito   della  pubblica  amministrazione,  sono
collegati   all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione  per  la
sicurezza  della  Repubblica,  nonche' i criteri per l'individuazione
delle  materie  oggetto  di classifica e i modi di accesso nei luoghi
militari  o  in  quelli  definiti di interesse per la sicurezza della
Repubblica.
8.  Qualora  l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti
classificati  per  i  quali  non sia opposto il segreto di Stato, gli
atti  sono  consegnati  all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne
cura  la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza,
garantendo  il  diritto  delle  parti  nel  procedimento  a prenderne
visione senza estrarne copia.
9.  Chiunque  illegittimamente  distrugge  documenti  del  DIS  o dei
servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  in  ogni stadio della
declassificazione,  nonche'  quelli privi di ogni vincolo per decorso
dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.