Art. 7.
                    Dossier per lo sperimentatore
  1.  Il  dossier per lo sperimentatore, di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  g), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, deve
contenere almeno le informazioni relative alle tematiche elencate nel
paragrafo  7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in
data  15  luglio  1997,  da  presentare  in  forma concisa, semplice,
obiettiva,   equilibrata   e  non  pubblicitaria,  in  modo  tale  da
consentire    allo    sperimentatore    clinico   o   al   potenziale
sperimentatore,  nonche'  al  Comitato  etico  di  comprenderle  e di
effettuare  una valutazione imparziale, sotto il profilo dei rischi e
benefici, dell'adeguatezza della sperimentazione clinica in progetto.
  2.  Il  comma  1 si applica anche ad ogni aggiornamento del dossier
per lo sperimentatore.
  3.  Se il medicinale in fase di sperimentazione e' provvisto di una
AIC,  il riassunto delle caratteristiche del prodotto puo' sostituire
il  dossier  per  lo  sperimentatore,  fatta  salva  la necessita' di
integrare   tale  riassunto  con  le  informazioni  riguardanti  ogni
eventuale  ulteriore uso diverso da quello previsto nel provvedimento
di AIC.
  4. Il dossier per lo sperimentatore e' convalidato e aggiornato dal
promotore almeno una volta l'anno.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo
          24  giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
                a)   «sperimentazione   clinica»;   qualsiasi  studio
          sull'uomo  finalizzato  a scoprire o verificare gli effetti
          clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di
          uno  o  piu'  medicinali  sperimentali,  e/o  a individuare
          qualsiasi   reazione  avversa  ad  uno  a  piu'  medicinali
          sperimentali,    e/o   a   studiarne   l'assorbimento,   la
          distribuzione,   il   metabolismo   e  l'eliminazione,  con
          l'obiettivo  di  accertarne  la  sicurezza  e/o l'efficacia
          nonche'  altri  elementi  di  carattere  scientifico e non.
          Questa  definizione  include  le  sperimentazioni  cliniche
          effettuate  in  un  unico  centro o in piu' centri, solo in
          Italia o anche in altri Stati membri dell'Unione europea;
                b)   «sperimentazione   clinica   multicentrica»:  la
          sperimentazione  clinica  effettuata  in  base  ad un unico
          protocollo  in  piu'  di  un  centro  e  che pertanto viene
          eseguita  da  piu'  sperimentatori;  i  centri  in  cui  si
          effettua  la sperimentazione possono essere ubicati solo in
          Italia, oppure anche in altri Stati dell'Unione europea e/o
          Paesi terzi;
                c)   «sperimentazione   non  interventistica  (studio
          osservazionale)»:  uno  studio  nel quale i medicinali sono
          prescritti   secondo   le  indicazioni  dell'autorizzazione
          all'immissione  in commercio. L'assegnazione del paziente a
          una  determinata  strategia  terapeutica  non  e' decisa in
          anticipo  da  un  protocollo di sperimentazione, ma rientra
          nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere
          il  medicinale  e'  del  tutto  indipendente  da  quella di
          includere  il  paziente  nello  studio.  Ai pazienti non si
          applica  nessuna  procedura  supplementare  di  diagnosi  o
          monitoraggio.
                d) Medicinale sperimentale: 1) una forma farmaceutica
          di  un  principio  attivo  o  di  un  placebo saggiato come
          medicinale   sperimentale   o   come   controllo   di   una
          sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno gia'
          ottenuto  un'autorizzazione  di  commercializzazione ma che
          sono  utilizzati  o preparati (secondo formula magistrale o
          confezionati)  in  forme  diverse  da quella autorizzata, o
          quando  sono  utilizzati  per indicazioni non autorizzate o
          per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata
          o  comunque  utilizzati come controllo, 2) i medicinali non
          oggetto  dello  studio sperimentale, ma comunque utilizzati
          nell'ambito  di  una  sperimentazione, quando essi non sono
          autorizzati  al  commercio  in Italia o sono autorizzati ma
          utilizzati in maniera difforme all'autorizzazione.
                e)  «promotori  della  sperimentazione»: una persona,
          societa',  istituzione oppure un organismo che si assume la
          responsabilita'   di   avviare,  gestire  ed  eventualmente
          finanziare una sperimentazione clinica;
                f)  «sperimentatore»:  un  medico  o  un  odontoiatra
          qualificato  ai  fini  delle  sperimentazioni, responsabile
          dell'esecuzione  della  sperimentazione  clinica in un dato
          centro.  Se  la  sperimentazione  e' svolta da un gruppo di
          persone nello stesso centro, lo sperimentatore responsabile
          del gruppo e' definito «sperimentatore principale»;
                g)  «dossier  per  lo sperimentatore»: la raccolta di
          dati  clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali
          in  fase  di  sperimentazione  che  sono  pertinenti per lo
          studio dei medesimi nell'uomo;
                h)   «protocollo»:   il   documento  in  cui  vengono
          descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la
          metodologia,  gli  aspetti  statistici  e  l'organizzazione
          della sperimentazione, il termine «protocollo» comprende il
          protocollo,  le  versioni  successive  e le modifiche dello
          stesso;
                i)   «soggetto»:  la  persona  che  partecipa  a  una
          sperimentazione   clinica,   sia   come   destinataria  del
          medicinale in sperimentazione sia come controllo;
                l)  «consenso informato»: la decisione di un soggetto
          candidato   ad   essere  incluso  in  una  sperimentazione,
          scritta,  datata  e  firmata,  presa  spontaneamente,  dopo
          esaustiva  informazione circa la natura, il significato, le
          conseguenze  ed  i rischi della sperimentazione e dopo aver
          ricevuto   la   relativa   documentazione  appropriata.  La
          decisione  e'  espressa  da  un  soggetto capace di dare il
          consenso,  ovvero, qualora si tratti di una persona che non
          e'  in  grado  di farlo, dal suo rappresentante legale o da
          un'autorita',   persona  o  organismo  nel  rispetto  delle
          disposizioni  normative  vigenti in materia. Se il soggetto
          non  e'  in  grado  di  scrivere,  puo'  in via eccezionale
          fornire  un  consenso  orale  alla  presenza  di  almeno un
          testimone, nel rispetto della normativa vigente;
                m)   «comitato  etico»:  un  organismo  indipendente,
          composto   da   personale   sanitario  e  non,  che  ha  la
          responsabilita'  di  garantire la tutela dei diritti, della
          sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e
          di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad
          esempio,  un  parere  sul  protocollo  di  sperimentazione,
          sull'idoneita'   degli  sperimentatori,  sulla  adeguatezza
          delle  strutture  e  sui  metodi  e  documenti che verranno
          impiegati  per  informare  i  soggetti  e  per ottenerne il
          consenso informato;
                n)  «ispezione»:  svolgimento  da parte del Ministero
          della salute e/o di autorita' regolatorie di altri Stati di
          un  controllo  ufficiale  dei  documenti,  delle strutture,
          delle   registrazioni,  dei  sistemi  per  la  garanzia  di
          qualita'  e  di  qualsiasi  altra  risorsa  che le predette
          autorita'  giudicano pertinenti. L'ispezione puo' svolgersi
          presso  il  centro  di sperimentazione, presso le strutture
          del promotore della sperimentazione e/o presso le strutture
          di  organizzazioni  di ricerca a contratto, oppure in altri
          luoghi ritenuti appropriati da tali Autorita';
                o) «evento avverso»: qualsiasi evento clinico dannoso
          che  si manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto
          in un sperimentazione clinica cui e' stato somministrato un
          medicinale,  e  che  non  ha  necessariamente  un  rapporto
          causale con questo trattamento;
                p)  «reazione  avversa»: qualsiasi reazione dannosa e
          indesiderata  a un medicinale in fase di sperimentazione, a
          prescindere dalla dose somministrata;
                q)  «evento  avverso serio o reazione avversa seria»:
          qualsiasi   evento   avverso  o  reazione  avversa  che,  a
          prescindere  dalla  dose,  ha  esito nella morte o mette in
          pericolo   la  vita  del  soggetto,  richiede  un  ricovero
          ospedaliero  o  prolunga  una  degenza  in  ospedale, o che
          determina  invalidita'  o incapacita' gravi o prolungate, o
          comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
                r)  «reazione avversa inattesa»: una reazione avversa
          di   natura   o  gravita'  non  prevedibili  in  base  alle
          informazioni  relative  al  prodotto  (per esempio a quelle
          riportate  nel dossier per lo sperimentatore se il prodotto
          e'   in   sperimentazione   o,  nel  caso  di  un  prodotto
          autorizzato,   nella   scheda   delle  caratteristiche  del
          prodotto);
                s)  «centro  collaboratore»: centro, ove non opera lo
          sperimentatore   coordinatore,   che   partecipa   ad   una
          sperimentazione multicentrica;
                t) «Autorita' competente»:
                  1)  il direttore generale o il responsabile legale,
          ai   sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative,  delle
          strutture  sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate
          a  quelle  pubbliche,  come  individuate  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  ove  si svolge la sperimentazione
          clinica;
                  1-bis) il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
          locale  competente  per  territorio  nei  casi di strutture
          private  autorizzate  alla sperimentazione clinica ai sensi
          della normativa vigente.
                  2) Il Ministero della salute nei casi di cui:
                    a)  al decreto del Ministro della salute previsto
          dal comma 5 dell'art. 9;
                    b) ai medicinali elencati al comma 6 dell'art. 9;
                  3)  L'Istituto  superiore  di  sanita', nei casi di
          farmaci   di  nuova  istituzione  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21 settembre 2001, n. 439, e
          comunque per tutte le sperimentazioni di fase I».»