Art. 17. 
                    Domanda per il riconoscimento 
  1. La domanda di cui all'articolo  16  e'  corredata  dei  seguenti
documenti: 
    a) un  certificato  o  copia  di  un  documento  che  attesti  la
nazionalita' del prestatore; 
    b) una copia degli  attestati  di  competenza  o  del  titolo  di
formazione che da'  accesso  alla  professione  ed  eventualmente  un
attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; 
    c) nei casi di cui all'articolo 27, un  attestato  relativo  alla
natura ed alla durata  dell'attivita',  rilasciato  dall'autorita'  o
dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello  Stato
membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5  possono  invitare
il richiedente a fornire  informazioni  quanto  alla  sua  formazione
nella  misura  necessaria  a  determinare  l'eventuale  esistenza  di
differenze  sostanziali  rispetto  alla  formazione   richiesta   sul
territorio dello Stato  italiano.  Qualora  sia  impossibile  per  il
richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 si  rivolgono  al  punto  di  contatto,  all'autorita'
competente o a  qualsiasi  altro  organismo  pertinente  dello  Stato
membro di origine. 
  3.  Qualora  l'accesso  a   una   professione   regolamentata   sia
subordinato  ai  requisiti  dell'onorabilita'  e  della  moralita'  o
all'assenza di dichiarazione di fallimento,  o  l'esercizio  di  tale
professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi  mancanze
professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di  tali
requisiti si considera provata da documenti rilasciati da  competenti
autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro  da  cui
proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 
  4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro  di  origine  o
dello Stato membro da  cui  proviene  l'interessato  non  preveda  il
rilascio dei documenti di cui  al  comma  3,  questi  possono  essere
sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in  cui
tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una  dichiarazione
solenne,   prestata   dall'interessato   dinanzi   ad    un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi  ad
un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di  origine  o
dello Stato membro da cui proviene l'interessato. 
  5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in  cui  cittadini
stabiliti in Italia  intendano  stabilirsi  in  altri  Stati  membri,
devono essere fatte  pervenire  alle  autorita'  degli  Stati  membri
richiedenti entro due mesi. 
  6.  Qualora  l'accesso  ad  una   professione   regolamentata   sia
subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica,  tale
requisito si considera  dimostrato  dal  documento  prescritto  nello
Stato membro  di  origine  o  nello  Stato  membro  da  cui  proviene
l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine  o  di  provenienza
non prescriva documenti del genere, le autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 5 accettano  un  attestato  rilasciato  da  un'autorita'
competente di detti Stati. 
  7.  Qualora  l'esercizio  di  una  professione  regolamentata   sia
subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di
assicurazione   contro   i   danni   derivanti   da   responsabilita'
professionale,  tali  requisiti  si  considerano  dimostrati  da   un
attestato rilasciato da una banca o  societa'  di  assicurazione  con
sede in uno Stato membro. 
  8. I documenti di cui ai commi 3, 6  e  7  al  momento  della  loro
presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi. 
  9. Nei casi previsti  dal  titolo  III,  capo  IV,  la  domanda  e'
corredata da un certificato  dell'autorita'  competente  dello  Stato
membro di origine attestante che il titolo di formazione  soddisfa  i
requisiti  stabiliti  dalla  normativa  comunitaria  in  materia   di
riconoscimento dei titoli di  formazione  in  base  al  coordinamento
delle condizioni minime di formazione.