Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con
figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.