Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per
la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento). -
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.».