Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo
contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo
status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si
presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese,
spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri
degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo
status di protezione internazionale e' comunque fornita una
informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.