Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di
protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al
familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria
presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per
motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si
applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 286 del 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o
dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Nota all'art. 22:
- Il testo degli articoli 29, 29-bis, comma 2 e 30 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il
seguente:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze
di vita in ragione del loro stato di salute;
d) genitori a carico che non dispongano di un
adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di
provenienza.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso
di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al
seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli
anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito
minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla
osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui all'art. 20;
c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei
rifugiati). - (Omissis).
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione
del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita'
riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto
ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti
da documenti rilasciati dagli organismi internazionali
ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il
rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente
dall'assenza di documenti probatori.».
«Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
- 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero
con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso
per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio
nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante,
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare e' convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di
soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potesta' genitoriale secondo la legge
italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo
allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di
soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'art. 29 ed e' rinno-vabile insieme con
quest'ultimo.
4. (Abrogato).
5. In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere
derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».