Art. 22. 
                  Mantenimento del nucleo familiare 
  1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari  dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. 
  2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di
protezione internazionale hanno i medesimi  diritti  riconosciuti  al
familiare titolare dello status. 
  3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria
presenti sul  territorio  nazionale  che  individualmente  non  hanno
diritto a tale status e' rilasciato  il  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari ai sensi dell'articolo  30  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha  diritto  al
ricongiungimento  familiare  ai  sensi  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del  1998.  Si
applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto  legislativo
n. 286 del 1998. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status  di  rifugiato  o
dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16. 
 
          Nota all'art. 22:
              - Il  testo degli articoli 29, 29-bis, comma 2 e 30 del
          citato  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, e' il
          seguente:
              «Art.   29   (Ricongiungimento   familiare).  -  1.  Lo
          straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
          familiari:
                a) coniuge;
                b) figli  minori,  anche del coniuge o nati fuori del
          matrimonio,   non   coniugati   a  condizione  che  l'altro
          genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
                c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente
          non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze
          di vita in ragione del loro stato di salute;
                d) genitori   a  carico  che  non  dispongano  di  un
          adeguato  sostegno  familiare  nel  Paese  di  origine o di
          provenienza.
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli  di  eta'  inferiore a diciotto anni al momento della
          presentazione  dell'istanza  di  ricongiungimento. I minori
          adottati  o  affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
          ai figli.
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
          che   richiede   il  ricongiungimento  deve  dimostrare  la
          disponibilita':
                a) di  un  alloggio  che rientri nei parametri minimi
          previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
          residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti
          di   idoneita'  igienico-sanitaria  accertati  dall'Azienda
          unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso
          di  un  figlio  di  eta' inferiore agli anni quattordici al
          seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
          titolare  dell'alloggio  nel quale il minore effettivamente
          dimorera';
                b) di  un  reddito  minimo  annuo  derivante da fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          se  si  chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
          doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
          il  ricongiungimento  di  due  o  tre  familiari, al triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento  di  quattro  o  piu'  familiari.  Per  il
          ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli
          anni  quattordici  e'  richiesto,  in ogni caso, un reddito
          minimo   non   inferiore   al   doppio  dell'importo  annuo
          dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della  determinazione del
          reddito  si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
          dei familiari conviventi con il richiedente.
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso
          per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a
          condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              5.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  4,  comma 6, e'
          consentito   l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore  regolarmente  soggiornante  in Italia, del genitore
          naturale  che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso in
          Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              6.  Al  familiare  autorizzato all'ingresso ovvero alla
          permanenza  sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
          comma 3,   e'  rilasciato,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art.   5,  comma 3-bis,  un  permesso  per  assistenza
          minore,  rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a quella
          stabilita  dal  Tribunale  per  i minorenni. Il permesso di
          soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
          puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
              7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,   corredata  della  documentazione  relativa  ai
          requisiti  di  cui al comma 3, e' presentata allo sportello
          unico   per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio
          territoriale  del governo competente per il luogo di dimora
          del  richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
          con  timbro  datario  e sigla del dipendente incaricato del
          ricevimento.  L'ufficio, acquisito dalla questura il parere
          sulla  insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
          straniero  nel  territorio  nazionale,  di  cui all'art. 4,
          comma 3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza  dei
          requisiti  di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
          un  provvedimento  di diniego dello stesso. Il rilascio del
          visto  nei  confronti  del  familiare per il quale e' stato
          rilasciato   il   predetto   nulla   osta   e'  subordinato
          all'effettivo   accertamento  dell'autenticita',  da  parte
          dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione
          comprovante  i  presupposti  di parentela, coniugio, minore
          eta' o stato di salute.
              8.  Trascorsi  novanta giorni dalla richiesta del nulla
          osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto di ingresso
          direttamente  dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
          italiane,   dietro   esibizione   della  copia  degli  atti
          contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
          cui  risulti la data di presentazione della domanda e della
          relativa documentazione.
              9.   La  richiesta  di  ricongiungimento  familiare  e'
          respinta  se  e'  accertato  che il matrimonio o l'adozione
          hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire
          all'interessato  di  entrare  o  soggiornare nel territorio
          dello Stato.
              10.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano:
                a) quando  il  soggiornante  chiede il riconoscimento
          dello  status  di  rifugiato e la sua domanda non e' ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva;
                b) agli   stranieri   destinatari   delle  misure  di
          protezione   temporanea,  disposte  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  7 aprile  2003,  n. 85, ovvero delle misure di
          cui all'art. 20;
                c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
              «Art.    29-bis    (Ricongiungimento    familiare   dei
          rifugiati). - (Omissis).
              2.  Qualora  un  rifugiato  non possa fornire documenti
          ufficiali  che provino i suoi vincoli familiari, in ragione
          del  suo  status,  ovvero  della  mancanza  di un'autorita'
          riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
          rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
          cooperazione  consolare  Schengen  locale,  ai  sensi della
          decisione  del  Consiglio  europeo del 22 dicembre 2003, le
          rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  provvedono  al
          rilascio  di  certificazioni,  ai  sensi  dell'art.  49 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200,   sulla  base  delle  verifiche  ritenute  necessarie,
          effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo' essere fatto
          ricorso,   altresi',   ad   altri   mezzi  atti  a  provare
          l'esistenza  del vincolo familiare, tra cui elementi tratti
          da  documenti  rilasciati  dagli  organismi  internazionali
          ritenuti  idonei  dal  Ministero  degli  affari  esteri. Il
          rigetto  della  domanda non puo' essere motivato unicamente
          dall'assenza di documenti probatori.».
              «Art.  30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
          -  1. Fatti  salvi  i  casi  di rilascio o di rinnovo della
          carta  di  soggiorno,  il  permesso di soggiorno per motivi
          familiari e' rilasciato:
                a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con
          visto  di  ingresso  per ricongiungimento familiare, ovvero
          con  visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
          casi  previsti  dall'art.  29, ovvero con visto di ingresso
          per ricongiungimento al figlio minore;
                b) agli  stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
          titolo  da  almeno un anno che abbiano contratto matrimonio
          nel  territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  con cittadini
          stranieri regolarmente soggiornanti;
                c) al  familiare straniero regolarmente soggiornante,
          in  possesso  dei  requisiti per il ricongiungimento con il
          cittadino  italiano  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea   residenti   in   Italia,   ovvero  con  straniero
          regolarmente   soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
          permesso   del  familiare  e'  convertito  in  permesso  di
          soggiorno  per motivi familiari. La conversione puo' essere
          richiesta  entro  un anno dalla data di scadenza del titolo
          di   soggiorno  originariamente  posseduto  dal  familiare.
          Qualora  detto  cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
          possesso  di  un  valido permesso di soggiorno da parte del
          familiare;
                d) al  genitore  straniero, anche naturale, di minore
          italiano  residente  in  Italia. In tal caso il permesso di
          soggiorno  per  motivi  familiari  e'  rilasciato  anche  a
          prescindere  dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
          a  condizione  che  il  genitore  richiedente non sia stato
          privato   della   potesta'  genitoriale  secondo  la  legge
          italiana.
              1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  nei casi di cui al
          comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
          accertato  che  al  matrimonio  non  e' seguita l'effettiva
          convivenza  salvo  che  dal  matrimonio  sia nata prole. La
          richiesta   di  rilascio  o  di  rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
          rigettata  e  il  permesso  di  soggiorno e' revocato se e'
          accertato  che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo
          allo  scopo  esclusivo  di  permettere  all'interessato  di
          soggiornare nel territorio dello Stato.
              2.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari
          consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
          corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
          nelle  liste  di  collocamento,  lo  svolgimento  di lavoro
          subordinato  o  autonomo,  fermi i requisiti minimi di eta'
          per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
              3.  Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
          stessa  durata  del  permesso  di  soggiorno  del familiare
          straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
          ai  sensi  dell'art.  29  ed  e'  rinno-vabile  insieme con
          quest'ultimo.
              4. (Abrogato).
              5.  In  caso  di  morte  del  familiare in possesso dei
          requisiti  per il ricongiungimento e in caso di separazione
          legale  o  di  scioglimento del matrimonio o, per il figlio
          che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
          del  diciottesimo  anno  di  eta', il permesso di soggiorno
          puo'  essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
          per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
          di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
              6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
          familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
          nonche'   contro  gli  altri  provvedimenti  dell'autorita'
          amministrativa  in materia di diritto all'unita' familiare,
          l'interessato  puo' presentare ricorso al pretore del luogo
          in  cui  risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
          nei  modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
          procedura  civile.  Il decreto che accoglie il ricorso puo'
          disporre  il  rilascio del visto anche in assenza del nulla
          osta.  Gli  atti del procedimento sono esenti da imposta di
          bollo  e  di  registro  e  da  ogni  altra  tassa.  L'onere
          derivante  dall'applicazione del presente comma e' valutato
          in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».