Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello
status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato
un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita'
triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle
condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro
e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone
i requisiti.