Art. 24.
                        Documenti di viaggio
  1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la
competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un
documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1
modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
  2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare
dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle
autorita'   diplomatiche  del  Paese  di  cittadinanza,  la  questura
competente  rilascia  allo straniero interessato il titolo di viaggio
per  stranieri.  Qualora  sussistano  ragionevoli motivi per dubitare
dell'identita'   del   titolare   della  protezione  sussidiaria,  il
documento e' rifiutato o ritirato.
  3.  Il  rilascio  dei  documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero,  nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono
gravissimi   motivi  attinenti  la  sicurezza  nazionale  e  l'ordine
pubblico che ne impediscono il rilascio.