Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la
competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un
documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1
modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare
dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle
autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura
competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio
per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare
dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il
documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono
gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine
pubblico che ne impediscono il rilascio.