Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi
professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul
luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al
pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i
cittadini dell'Unione europea.