Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento
professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri
regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento
di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini
italiani.