Art. 26. 
                       Accesso all'istruzione 
  1. I minori titolari dello status di rifugiato o  dello  status  di
protezione sussidiaria hanno accesso agli  studi  di  ogni  ordine  e
grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano. 
  2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere  al  sistema  di
istruzione   generale   e   di   aggiornamento   e    perfezionamento
professionale nei limiti e  nei  modi  stabiliti  per  gli  stranieri
regolarmente soggiornanti. 
  3. Si  applicano  ai  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il  riconoscimento
di diplomi, certificati ed altri titoli  stranieri  per  i  cittadini
italiani.