Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di
minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si
applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia
espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo'
anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito
del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato
decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi
di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale
e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare,
adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato
rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si
provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore,
avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli,
eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non
accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale,
sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con
organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o
internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore
interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in
modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione
internazionale e dei suoi familiari.
Note all'art. 28:
- Gli articoli 343 e seguenti del codice civile fanno
parte del Titolo X della tutela e dell'emancipazione, Capo
I della tutela dei minori.
- Il testo degli articoli 1-sexies e 1-septies del
citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' il
seguente:
«Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1 . Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.».
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, recante: Attuazione della direttiva 2003/9/CE
che stabilisce richiedenti asilo negli Stati membri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2005, n. 168,
e' il seguente:
«Art. 8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
parti-colari). - 1. L'accoglienza e' effettuata in
considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei
loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili
quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per
le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone portatrici di
esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro,
ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-
sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di
accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali
da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e'
effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei
minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei
servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge,
gli enti locali interessati possono prevedere specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
minori, con l'Organizzazione internazionale delle
migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei
programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e
con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da
tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».
- Il testo dell'art 2, commi 1 e 2, della legge
4 maggio 1983, n. 184, recante: Diritto del minore ad una
famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1983, n. 133, supplemento ordinario e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.».