Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente
sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste
all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si
tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei
titolari della protezione internazionale ed in particolare dei
rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998.
Note all'art. 29:
- Il testo degli articoli 6, comma 6, 40, comma 6, e 42
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
il seguente:
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
(Omissis).
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.».
«Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione). - (Omissis).
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parita' con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione.».
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati
a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato, consulte regionali per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».
- Per il testo dell'art. 1-sexies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note
all'art. 28.
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, e' il seguente:
«Art. 5 (Misure di accoglienza). - 1. Il richiedente
asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'art. 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle
strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e
secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso
di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha
accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo
non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'art. 4,
comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al
comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente
dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il
termine previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso
in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel
territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine
decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti
nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo.
Eventuali interventi assistenziali e di soccorso,
precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233
del Ministro dell'interno.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento
della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli
e' consentito il lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.».