Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della
protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi
attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio
1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
Nota all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 1-sexies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note
all'art. 28.