Art. 12. 
 
               Disposizioni in materia di universita' 
 
  1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,  n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del  decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  febbraio  2007,  n.  17,  sono   ulteriormente   prorogati   fino
all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244. 
  2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle
procedure di reclutamento dei  professori  universitari  di  prima  e
seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008  continuano  ad  applicarsi,
relativamente a tale reclutamento,  le  disposizioni  della  legge  3
luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,
comma 2-bis, del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito
dalla legge 31  marzo  2005,  n.  43;  gli  organi  accademici  delle
universita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire,
entro il  30  giugno  2008,  le  relative  procedure  di  valutazione
comparativa. 
  3. Per l'anno 2008, continua  ad  applicarsi  l'articolo  2,  terzo
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.