Art. 15.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli
intermediari finanziari e degli  altri  soggetti  esercenti attivita'
                             finanziaria

  1.  Gli  intermediari  finanziari  e  gli  altri soggetti esercenti
attivita'  finanziaria  di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi
di  adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle
operazioni  inerenti  allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o
professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
    a) quando instaurano un rapporto continuativo;
    b)  quando  eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti
che  comportino  la  trasmissione  o  la  movimentazione  di mezzi di
pagamento    di   importo   pari   o   superiore   a   15.000   euro,
indipendentemente  dal  fatto che siano effettuate con una operazione
unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
    c)  quando  vi  e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
    d)  quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini  dell'identificazione di un
cliente.
  2.    Gli    intermediari,   nell'ambito   della   loro   autonomia
organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo
non  significative  ai  fini  della  rilevazione delle operazioni che
appaiono collegate.
  3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati
altresi'   nei  casi  in  cui  le  banche,  gli  istituti  di  moneta
elettronica  e  le  Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano
comunque  parte  nel  trasferimento  di  denaro  contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti  diversi,  di  importo  complessivamente  pari o superiore a
15.000 euro.
  4.  Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria di cui all'articolo 11,
comma  3,  lettera  d),  osservano  gli obblighi di adeguata verifica
della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000
euro.