Art. 16. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili 1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente. 2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1.