Art. 17.

Obblighi di adeguata verifica della   clientela  da  parte  di  altri
                              soggetti

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c)
ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione  alle  operazioni  inerenti  lo  svolgimento dell'attivita'
professionale, nei seguenti casi:
    a)  quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal
cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
    b)  quando  eseguono  operazioni  occasionali  che  comportino la
trasmissione  o  la  movimentazione  di mezzi di pagamento di importo
pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano
effettuate  con  una  operazione  unica  o  con  piu'  operazioni che
appaiono collegate o frazionate;
    c)  quando  vi  e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
    d)  quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini del-l'identificazione di un
cliente.