Art. 19. 
 
               Modalita' di adempimento degli obblighi 
 
  1.  L'adempimento  degli  obblighi  di  adeguata   verifica   della
clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita'
di seguito descritte: 
    a) l'identificazione e la verifica dell'identita' del  cliente  e
del titolare effettivo e' svolta,  in  presenza  del  cliente,  anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante  un  documento
d'identita' non scaduto, tra  quelli  di  cui  all'allegato  tecnico,
prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o  al  momento  in
cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale
o  dell'esecuzione  dell'operazione.  Qualora  il  cliente  sia   una
societa' o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere  di
rappresentanza  e  sono  acquisite  le  informazioni  necessarie  per
individuare e  verificare  l'identita'  dei  relativi  rappresentanti
delegati alla firma per l'operazione da svolgere; 
    b) l'identificazione e la verifica  dell'identita'  del  titolare
effettivo  e'  effettuata  contestualmente  all'identificazione   del
cliente e impone, per le  persone  giuridiche,  i  trust  e  soggetti
giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate  alla
situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di
controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identita'  del
titolare effettivo i soggetti destinatari  di  tale  obbligo  possono
decidere di  fare  ricorso  a  pubblici  registri,  elenchi,  atti  o
documenti  conoscibili  da  chiunque  contenenti   informazioni   sui
titolari effettivi, chiedere ai  propri  clienti  i  dati  pertinenti
ovvero ottenere le informazioni in altro modo; 
    c) il controllo costante nel corso del  rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale si attua analizzando  le  transazioni
concluse durante  tutta  la  durata  di  tale  rapporto  in  modo  da
verificare che tali transazioni siano compatibili con  la  conoscenza
che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del  proprio
cliente, delle  sue  attivita'  commerciali  e  del  suo  profilo  di
rischio, avendo riguardo, se  necessario,  all'origine  dei  fondi  e
tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Comitato
di  sicurezza  finanziaria,  puo'  adottare,  con  proprio   decreto,
disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di  cui  al
comma 1.