Art. 21. 
 
                        Obblighi del cliente 
 
  1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le
informazioni necessarie  e  aggiornate  per  consentire  ai  soggetti
destinatari del  presente  decreto  di  adempiere  agli  obblighi  di
adeguata verifica della clientela. Ai fini  dell'identificazione  del
titolare effettivo, i  clienti  forniscono  per  iscritto,  sotto  la
propria  responsabilita',  tutte   le   informazioni   necessarie   e
aggiornate delle quali siano a conoscenza.