Art. 24. Case da gioco 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro. 2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalita' idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1. 3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati. 4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'articolo 53. 6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.