Art. 36. 
 
                     Accoglienza del ricorrente 
  1. Al richiedente  asilo  che  ha  proposto  il  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140. 
  2. Il richiedente di cui al comma 1  ospitato  nei  centri  di  cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
  3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21  che
ha ottenuto la sospensione  del  provvedimento  impugnato,  ai  sensi
dell'articolo  35,  comma  8,  ha  accoglienza  nei  centri  di   cui
all'articolo 20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140. 
 
          Nota all'art. 36:
              - Per l'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
          n. 140, si vedano le note all'art. 7.