Art. 31. 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo  34,  il  datore  di  lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione  all'interno  della
azienda o della unita'  produttiva,  o  incarica  persone  o  servizi
esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di  lavoro
o gli organismi paritetici, secondo le  regole  di  cui  al  presente
articolo. 
  2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni,  di
cui  al  comma  1,  devono  possedere  le  capacita'  e  i  requisiti
professionali  di  cui  all'articolo  32,  devono  essere  in  numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre  di
mezzi e di  tempo  adeguati  per  lo  svolgimento  dei  compiti  loro
assegnati.  Essi  non  possono  subire  pregiudizio  a  causa   della
attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. 
  3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,  il  datore  di
lavoro puo' avvalersi di persone esterne  alla  azienda  in  possesso
delle  conoscenze  professionali  necessarie,  per   integrare,   ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 
  4. Il ricorso a  persone  o  servizi  esterni  e'  obbligatorio  in
assenza  di   dipendenti   che,   all'interno   dell'azienda   ovvero
dell'unita' produttiva,  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 32. 
  5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni  non
e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia. 
  6.  L'istituzione  del  servizio  di   prevenzione   e   protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e'  comunque
obbligatoria nei seguenti casi: 
    a) nelle aziende industriali di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  e  successive  modificazioni,
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli  articoli
6 e 8 del medesimo decreto; 
    b) nelle centrali termoelettriche; 
    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7,  28  e
33 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  successive
modificazioni; 
    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato  di
esplosivi, polveri e munizioni; 
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 
    g) nelle strutture di ricovero e cura  pubbliche  e  private  con
oltre 50 lavoratori. 
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione deve essere interno. 
  8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei  casi
di gruppi di imprese, puo' essere  istituito  un  unico  servizio  di
prevenzione e protezione. I datori di  lavoro  possono  rivolgersi  a
tale struttura per l'istituzione del servizio e per  la  designazione
degli addetti e del responsabile. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Il  testo  degli  articoli  2,  6  e  8  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della
          direttiva 96/82/CE relativa al controllo  dei  pericoli  di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate   sostanze
          pericolose), e' il seguente: 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica agli stabilimenti in cui  sono  presenti
          sostanze pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori  a
          quelle indicate nell'allegato I. 
              2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende   per
          «presenza di sostanze pericolose» la  presenza  di  queste,
          reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che  si
          reputa possano essere  generate,  in  caso  di  perdita  di
          controllo di un processo industriale, in quantita' uguale o
          superiore a quelle indicate nell'allegato I. 
              3. Agli stabilimenti  industriali  non  rientranti  tra
          quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 5. 
              4. Salvo che non sia diversamente  stabilito  rimangono
          ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti: 
                a) decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
          21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6,  7,
          8, 9, 10; 
                b) decreto del Ministro dell'ambiente del  20  maggio
          1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  31
          maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4; 
                c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita'
          23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
          del 20 gennaio 1994; 
                d) i criteri di  cui  all'allegato  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente 13  maggio  1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996; 
                e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          pubblicato  nel  supplemento   ordinario   della   Gazzetta
          Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996; 
                f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  159  del  9  luglio
          1996; 
                g) decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  novembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998; 
                h) decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  novembre
          1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3
          febbraio 1998; 
                i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo  1998,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  30  marzo
          1998; 
                l) decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  ottobre
          1998, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998. 
              5. Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  non
          pregiudicano l'applicazione delle disposizioni  in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
              «Art. 6 (Notifica). - 1. Il gestore degli  stabilimenti
          di cui all'art. 2, comma 1, oltre a  quanto  disposto  agli
          articoli 7 e 8, e' obbligato  a  trasmettere  al  Ministero
          dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune,  al
          prefetto, al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco
          componente per territorio e al Comitato tecnico regionale o
          interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di
          cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'art.  19  e
          d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica  entro  i
          seguenti termini: 
                a)  centottanta  giorni   prima   dell'inizio   della
          costruzione, per gli stabilimenti nuovi; 
                b) entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti. 
              2.    La    notifica,    sottoscritta    nelle    forme
          dell'autocertificazione con  le  modalita'  e  gli  effetti
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive  modifiche,
          deve contenere le seguenti informazioni: 
                a) il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore  e
          l'indirizzo completo dello stabilimento; 
                b)  la  sede  o  il  domicilio   del   gestore,   con
          l'indirizzo completo; 
                c) il nome o la funzione della  persona  responsabile
          dello stabilimento,  se  diversa  da  quella  di  cui  alla
          lettera a); 
                d)  le  notizie  che  consentano  di  individuare  le
          sostanze pericolose o la categoria di sostanze  pericolose,
          la loro quantita' e la loro forma fisica; 
                e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto  o
          del deposito; 
                f)   l'ambiente   immediatamente    circostante    lo
          stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
          causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. 
              3. Il gestore degli stabilimenti che,  per  effetto  di
          modifiche  all'allegato  I,  o  per  effetto  di  modifiche
          tecniche disposte con il decreto di cui all'art. 15,  comma
          2, o per effetto  di  mutamento  della  classificazione  di
          sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del
          presente decreto deve espletare  i  prescritti  adempimenti
          entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito  dalla
          disciplina  di  recepimento  delle  relative   disposizioni
          comunitarie. 
              4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto  o  del
          deposito, ovvero nel caso di  aumento  significativo  della
          quantita' e di modifica significativa della natura o  dello
          stato fisico  delle  sostanze  pericolose  presenti,  o  di
          modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello
          stabilimento  o  dell'impianto  che   potrebbe   costituire
          aggravio del preesistente livello di rischio ai  sensi  del
          decreto di cui all'art. 10,  nonche'  di  variazioni  delle
          informazioni  di  cui  al  comma  2,  il  gestore  aggiorna
          tempestivamente, nelle  forme  dell'autocertificazione,  la
          notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui  all'allegato
          V. 
              5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma
          2, invia al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, alla regione, alla provincia,  al  sindaco,  al
          prefetto, al Comitato, nonche' al Comando  provinciale  dei
          Vigili   del   fuoco,   competenti   per   territorio,   le
          informazioni di cui all'allegato V. 
              6. Il gestore degli stabilimenti  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, puo' allegare alla notifica di cui al comma  2  le
          certificazioni o autorizzazioni  previste  dalla  normativa
          vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
          eventualmente predisposto in base a regolamenti  comunitari
          volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
          Consiglio, del 29  giugno  1993,  sull'adesione  volontaria
          delle  imprese  del  settore  industriale  a   un   sistema
          comunitario  di  ecogestione  e  audit,  e  norme  tecniche
          internazionali. 
              6-bis. Il gestore di un nuovo  stabilimento  ovvero  il
          gestore  che  ha  realizzato  modifiche  con  aggravio  del
          preesistente livello di rischio ovvero  modifiche  tali  da
          comportare obblighi diversi per lo stabilimento  stesso  ai
          sensi del  presente  decreto,  previo  conseguimento  delle
          previste autorizzazioni, prima dell'avvio  delle  attivita'
          ne da' comunicazione ai destinatari della notifica  di  cui
          al comma 1.». 
              «Art.  8  (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.   Per   gli
          stabilimenti in cui sono presenti  sostanze  pericolose  in
          quantita'   uguali   o   superiori   a   quelle    indicate
          nell'allegato I, parti 1 e 2,  colonna  3,  il  gestore  e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto all'art. 7, comma 1,  e'  parte  integrante,  deve
          evidenziare che: 
                a) e' stato adottato il  sistema  di  gestione  della
          sicurezza; 
                b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
          individuati e sono state adottate le misure necessarie  per
          prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e  per
          l'ambiente; 
                c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
          manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,  attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento, che hanno  un  rapporto  con  i  pericoli  di
          incidenti rilevante  nello  stesso,  sono  sufficientemente
          sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di  cui  all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; 
                d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
          e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
          d'emergenza  esterno  al  fine  di   prendere   le   misure
          necessarie in caso di incidente rilevante. 
              3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1  contiene
          almeno i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica,  tra
          l'altro, il nome  delle  organizzazioni  partecipanti  alla
          stesura del rapporto. Il  rapporto  di  sicurezza  contiene
          inoltre l'inventario aggiornato delle  sostanze  pericolose
          presenti nello stabilimento, nonche'  le  informazioni  che
          possono  consentire  di  prendere   decisioni   in   merito
          all'insediamento di nuovi stabilimenti o  alla  costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti. 
              4. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con i Ministri dell'interno,  della  sanita'  e
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo  le
          indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto  gia'
          previsto nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per la redazione del rapporto di sicurezza  i  criteri  per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi di incidenti, nonche' i  criteri  di  valutazione  del
          rapporto medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali  decreti
          valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di  cui  ai
          decreti ministeriali emanati  ai  sensi  dell'art.  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175, e successive modifiche. 
              5. Al fine  di  semplificare  le  procedure  e  purche'
          ricorrano  tutti  i  requisiti  prescritti   dal   presente
          articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti  di  essi,
          predisposti in attuazione di altre  norme  di  legge  o  di
          regolamenti  comunitari,  possono  essere  utilizzati   per
          costituire il rapporto di sicurezza. 
              6. Il rapporto di sicurezza  e'  inviato  all'autorita'
          competente preposta alla  valutazione  dello  stesso  cosi'
          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini: 
                a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio
          dell'attivita'; 
                b) per gli  stabilimenti  esistenti,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                c) per gli stabilimenti  preesistenti,  non  soggetti
          alle disposizioni del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
                d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
          7, lettere a) e b). 
              7. Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame
          biennale di cui all'art. 7, comma 4,  deve  riesaminare  il
          rapporto di sicurezza: 
                a) almeno ogni cinque anni; 
                b) nei casi previsti dall'art. 10; 
                c)  in  qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del
          Ministero  dell'ambiente,  eventualmente  su   segnalazione
          della  regione  interessata,   qualora   fatti   nuovi   lo
          giustifichino, o in considerazione delle  nuove  conoscenze
          tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti  dall'analisi
          degli  incidenti,  o,  in   misura   del   possibile,   dei
          semincidenti o dei  nuovi  sviluppi  delle  conoscenze  nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche legislative  o  delle  modifiche  degli  allegati
          previste all'art. 15, comma 2. 
              8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita' di cui al comma 6 se il riesame del  rapporto  di
          sicurezza di cui al comma 7 comporti o  meno  una  modifica
          dello stesso. 
              9.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di   cui
          all'art. 22, comma 2, il gestore  predispone  una  versione
          del  rapporto  di  sicurezza,  priva   delle   informazioni
          riservate, da  trasmettere  alla  regione  territorialmente
          competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova   che   determinate   sostanze   presenti    nello
          stabilimento o che una qualsiasi parte  dello  stabilimento
          stesso si trovano in condizioni tali da  non  poter  creare
          alcun  pericolo  di  incidente   rilevante,   dispone,   in
          conformita'  ai  criteri  di  cui  all'allegato   VII,   la
          limitazione delle  informazioni  che  devono  figurare  nel
          rapporto  di  sicurezza  ala  prevenzione   dei   rimanenti
          pericoli di incidenti rilevanti e  alla  limitazione  delle
          loro conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente,  dandone
          comunicazione alle autorita' destinatarie del  rapporto  di
          sicurezza. 
              11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di  cui  al
          comma  10  e  le  motivazioni   della   limitazione   delle
          informazioni.». 
              - Il testo degli  articoli  7,  28  e  33  del  decreto
          legislativo  19  marzo  1995,  n.  230  (Attuazione   delle
          direttive 89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom  e
          96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 7 (Definizioni concernenti  particolari  impianti
          nucleari e documenti relativi). - 1. Per l'applicazione del
          presente  decreto  valgono  le  seguenti   definizioni   di
          particolari  impianti   nucleari,   documenti   e   termini
          relativi: 
                a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad  usi
          pacifici progettato od  usato  per  produrre  una  reazione
          nucleare a catena, capace di autosostenersi  in  condizioni
          normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche; 
                b) complesso  nucleare  sottocritico:  ogni  apparato
          progettato od usato per produrre una  reazione  nucleare  a
          catena, incapace di autosostenersi in assenza  di  sorgenti
          di neutroni, in condizioni normali o accidentali; 
                c)  impianto  nucleare  di  potenza:  ogni   impianto
          industriale, dotato di un  reattore  nucleare,  avente  per
          scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili
          prodotte a fini industriali; 
                d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato
          di un reattore nucleare  in  cui  l'energia  o  le  materie
          fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali; 
                e)  impianto   nucleare   per   il   trattamento   di
          combustibili irradiati: ogni impianto  progettato  o  usato
          per trattare  materiali  contenenti  combustibili  nucleari
          irradiati.   Sono   esclusi   gli    impianti    costituiti
          essenzialmente da  laboratori  per  studi  e  ricerche  che
          contengono meno di 37  TBq  (1000  curie)  di  prodotti  di
          fissione e quelli a fini industriali che  trattano  materie
          che non presentano un'attivita'  di  prodotti  di  fissione
          superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio
          235 ed una concentrazione di Plutonio inferiore  a  10^«-6»
          grammi per grammo  di  Uranio  235,  i  quali  ultimi  sono
          considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f); 
                f)  impianto   per   la   preparazione   e   per   la
          fabbricazione  delle  materie  fissili   speciali   e   dei
          combustibili nucleari: ogni impianto destinato a  preparare
          o a fabbricare  materie  fissili  speciali  e  combustibili
          nucleari;  sono  inclusi  gli   impianti   di   separazione
          isotopica.   Sono   esclusi   gli    impianti    costituiti
          essenzialmente da laboratori per studi e ricerche  che  non
          contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi
          di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale equivalente; 
                g)  deposito  di  materie  fissili  speciali   o   di
          combustibili nucleari:  qualsiasi  locale  che,  senza  far
          parte degli impianti di cui  alle  lettere  precedenti,  e'
          destinato al deposito di  materie  fissili  speciali  o  di
          combustibili nucleari al solo  scopo  dell'immagazzinamento
          in quantita' totali superiori a 350 grammi di  Uranio  235,
          oppure 200 grammi di Plutonio  o  Uranio  233  o  quantita'
          totale equivalente; 
                h)  rapporto  preliminare,  rapporto   intermedio   e
          rapporto  finale  di  sicurezza:  documenti  o   serie   di
          documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per
          l'analisi  e   la   valutazione   della   installazione   e
          dell'esercizio di un  reattore  o  impianto  nucleare,  dal
          punto di vista della sicurezza nucleare e della  protezione
          sanitaria dei  lavoratori  e  della  popolazione  contro  i
          pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti  inoltre
          una  analisi  ed  una  valutazione  di  tali  pericoli.  In
          particolare i documenti debbono contenere  una  trattazione
          degli argomenti seguenti: 
                  1)  ubicazione  e  sue   caratteristiche   fisiche,
          meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche; 
                  2) edifici ed eventuali strutture di contenimento; 
                  3)  descrizione  tecnica  dell'impianto   nel   suo
          insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la
          strumentazione  nucleare  e  non  nucleare,  i  sistemi  di
          controllo e i dispositivi di protezione  ed  i  sistemi  di
          raccolta,  allontanamento  e  smaltimento  (trattamento   e
          scarico) dei rifiuti radioattivi; 
                  4)  studio   analitico   di   possibili   incidenti
          derivanti da mal  funzionamento  di  apparecchiature  o  da
          errori di operazione,  e  delle  conseguenze  previste,  in
          relazione  alla  sicurezza  nucleare  e   alla   protezione
          sanitaria; 
                  5) studio analitico delle conseguenze previste,  in
          relazione   alla   protezione   sanitaria,   di    scarichi
          radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in  caso
          di situazioni accidentali o di emergenza; 
                  6) misure previste  ai  fini  della  prevenzione  e
          protezione antincendio. 
              Il rapporto e' denominato preliminare  se  riferito  al
          progetto  di  massima;  finale,  se  riferito  al  progetto
          definitivo. Il  rapporto  intermedio  precede  il  rapporto
          finale  e  contiene  le  informazioni,   l'analisi   e   la
          valutazione di cui sopra e' detto, con ipotesi  cautelative
          rispetto a quelle del rapporto finale; 
                i) regolamento di esercizio: documento che  specifica
          l'organizzazione e le funzioni  in  condizioni  normali  ed
          eccezionali del  personale  addetto  alla  direzione,  alla
          conduzione e alla manutenzione  di  un  impianto  nucleare,
          nonche' alle sorveglianze fisica e medica della protezione,
          in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo,  avviamento,
          e disattivazione; 
                l)   manuale   di   operazione:    l'insieme    delle
          disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
          di esercizio normale e di manutenzione  dell'impianto,  nel
          suo insieme e  nei  suoi  sistemi  componenti,  nonche'  le
          procedure da seguire in condizioni eccezionali; 
                m) specifica tecnica di prova: documento che descrive
          le procedure e le modalita' che  debbono  essere  applicate
          per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti.  Ogni
          specifica tecnica di prova,  oltre  una  breve  descrizione
          della parte di impianto e del macchinario  impiegato  nella
          prova, deve indicare: 
                  1) lo scopo della prova; 
                  2) la procedura della prova; 
                  3) l'elenco dei  dati  da  raccogliere  durante  la
          prova; 
                  4) gli eventuali valori minimi e  massimi  previsti
          delle variabili considerate durante la prova; 
                n)  prescrizione  tecnica:  l'insieme  dei  limiti  e
          condizioni concernenti i dati e i parametri  relativi  alle
          caratteristiche e al funzionamento di un impianto  nucleare
          nel suo complesso  e  nei  singoli  componenti,  che  hanno
          importanza per la sicurezza nucleare e  per  la  protezione
          sanitaria; 
                o) registro di  esercizio:  documento  sul  quale  si
          annotano  i   particolari   delle   operazioni   effettuate
          sull'impianto,  i  dati  rilevati   nel   corso   di   tali
          operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse per
          l'esercizio dell'impianto stesso; 
                p) disattivazione: insieme delle azioni  pianificate,
          tecniche  e  gestionali,  da  effettuare  su  un   impianto
          nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento  o  della
          cessazione  definitiva  dell'esercizio,  nel  rispetto  dei
          requisiti di sicurezza  e  di  protezione  dei  lavoratori,
          della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
          finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
          natura radiologica.». 
              Art. 28 (Impiego di categoria A).  -  1.  L'impiego  di
          categoria A e' soggetto a nulla osta  preventivo  da  parte
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
          dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,  della
          sanita',  sentite  l'ANPA  e  le  regioni  territorialmente
          competenti,    in    relazione     all'ubicazione     delle
          installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
          radioprotezione,  delle  modalita'  di   esercizio,   delle
          attrezzature e della qualificazione del personale  addetto,
          alle  conseguenze  di  eventuali  incidenti  nonche'  delle
          modalita'  dell'eventuale  allontanamento   o   smaltimento
          nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
          e' inviata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato ai ministeri  concertanti,  al  presidente
          della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
          al prefetto, al comando provinciale dei  vigili  del  fuoco
          competenti per territorio e all'ANPA. 
              2. Nel nulla osta possono essere stabilite  particolari
          prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
          le  prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per   l'eventuale
          disattivazione degli impianti.». 
              Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o  di
          smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  vigenti  in  materia  di   dichiarazione   di
          compatibilita' ambientale, la costruzione,  o  comunque  la
          costituzione, e  l'esercizio  delle  installazioni  per  il
          deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di  quelle
          per il trattamento  e  successivo  deposito  o  smaltimento
          nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da  altre
          installazioni, anche proprie, sono soggetti  a  nulla  osta
          preventivo del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   di    concerto    con    i    Ministeri
          dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della  previdenza
          sociale e della sanita', sentite la regione o la  provincia
          autonoma interessata e l'ANPA. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri
          dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i  Ministri
          dell'interno e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di  radioattivita'
          o di concentrazione  ed  i  tipi  di  rifiuti  per  cui  si
          applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
          disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
          relazione alle  diverse  tipologie  di  installazione.  Nel
          decreto  puo'  essere  prevista,  in   relazione   a   tali
          tipologie, la possibilita' di articolare in fasi  distinte,
          compresa quella di chiusura, il  rilascio  del  nulla  osta
          nonche' di  stabilire  particolari  prescrizioni  per  ogni
          fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».