Art. 32. 
Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei  responsabili
     dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 
 
  1. Le capacita' ed i requisiti  professionali  dei  responsabili  e
degli addetti ai  servizi  di  prevenzione  e  protezione  interni  o
esterni devono essere adeguati alla natura dei  rischi  presenti  sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti  di  cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo  di  studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria  superiore  nonche'
di un attestato di  frequenza,  con  verifica  dell'apprendimento,  a
specifici  corsi  di  formazione  adeguati  alla  natura  dei  rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi  alle  attivita'  lavorative.
Per lo  svolgimento  della  funzione  di  responsabile  del  servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti  di  cui  al  precedente
periodo, e' necessario  possedere  un  attestato  di  frequenza,  con
verifica dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di  formazione  in
materia di prevenzione e  protezione  dei  rischi,  anche  di  natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma
1,   di   organizzazione   e   gestione   delle   attivita'   tecnico
amministrative e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e  di
relazioni sindacali. I corsi di  cui  ai  periodi  precedenti  devono
rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo  sancito  il  26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio  2006,  e
successive modificazioni. 
  3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o  addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio  di  cui
al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni  richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da
sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo  svolgimento  dei  corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 
  4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono  organizzati  dalle
regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dalle
universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la  parte  di
relativa  competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro  o
dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti  di
cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti
e  delle  specifiche  modalita'  ivi  previste.  Ulteriori   soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  5. Coloro che sono in possesso di  laurea  in  una  delle  seguenti
classi: L7, L8,  L9,  L17,  L23,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16  marzo  2007,  pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio  2007,  o  nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica  e  tecnologica  in  data  4  agosto  2000,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  245  del  19  ottobre
2000,  ovvero  nella  classe  4  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data  2
aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5
giugno 2001, ovvero di altre lauree  riconosciute  corrispondenti  ai
sensi della normativa vigente,  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai
corsi di formazione di cui  al  comma  2,  primo  periodo.  Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. I responsabili e  gli  addetti  dei  servizi  di  prevenzione  e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di  aggiornamento  secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma  2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 
  7. Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle
attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti  del  servizio  interno  sono  registrate   nel   libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni. 
  8. Negli istituti di  istruzione,  di  formazione  professionale  e
universitari e nelle istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e
coreutica, il datore di  lavoro  che  non  opta  per  lo  svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione  e  protezione
dei rischi designa il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione, individuandolo tra: 
    a) il personale interno all'unita'  scolastica  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo che  si  dichiari  a  tal  fine
disponibile; 
    b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile  ad
operare in una pluralita' di istituti. 
  9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera  di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via  prioritaria  con  gli  enti  locali  proprietari  degli  edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o  istituti  specializzati
in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro  o  con  altro  esperto
esterno libero professionista. 
  10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di
un esperto esterno  per  ricoprire  l'incarico  di  responsabile  del
servizio deve comunque  organizzare  un  servizio  di  prevenzione  e
protezione con un adeguato numero di addetti. 
 
          Note all'art. 32:
              - Il  testo dell'art. 2, comma 1, lettera i) del citato
          decreto legislativo 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini e agli effetti
          delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
          si intende per:
                a)-h)(omissis);
                i) «libretto   formativo   del  cittadino»:  libretto
          personale  del  lavoratore  definito, ai sensi dell'accordo
          Stato-regioni  del  18 febbraio  2000,  di  concerto tra il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,   previa   intesa   con  la  Conferenza  unificata
          Stato-regioni  e  sentite  le parti sociali, in cui vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato,  la  formazione in contratto di inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante  l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata da
          soggetti  accreditati  dalle regioni, nonche' le competenze
          acquisite  in  modo  non  formale  e  informale secondo gli
          indirizzi  della Unione europea in materia di apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate;».
          Note all'art. 34
              - Il   testo   dell'art.  3  del  decreto  ministeriale
          16 gennaio  1997 (Individuazione dei contenuti minimi della
          formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
          sicurezza  e  dei  datori  di  lavoro  che possono svolgere
          direttamente i compiti propri del responsabile del servizio
          di prevenzione e protezione), e' il seguente:
              «Art.   3  (Formazione  dei  datori  di  lavoro).  -  I
          contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono
          svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del
          servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
                a) il  quadro  normativo  in materia di sicurezza dei
          lavoratori e la responsabilita' civile e penale;
                b) gli   organi  di  vigilanza  e  di  controlli  nei
          rapporti con le aziende;
                c) la  tutela  assicurativa,  le  statistiche  ed  il
          registro degli infortuni;
                d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
                e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
                f) la valutazione dei rischi;
                g) i  principali tipi di rischio e le relative misure
          tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
                h) i dispositivi di protezione individuale;
                i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
                l) la prevenzione sanitaria;
                m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
              La durata minima dei corsi per i datori di lavoro e' di
          sedici ore.».
              - Il  testo dell'art. 95 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994 e' il seguente:
              «Art.  95  (Norma  transitoria).  - 1. In sede di prima
          applicazione  del  presente decreto e comunque non oltre il
          31 dicembre  1996  il datore di lavoro che intende svolgere
          direttamente  i  compiti  di  prevenzione  e protezione dai
          rischi e' esonerato dalla frequenza del corso di formazione
          di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza
          degli  adempimenti  previsti dal predetto art. 10, comma 2,
          lettere a), b) e c).».